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Sentenza

Sentenza n. 7226/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; nonché, per quanto occorrer possa: - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 16/2/2023: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, unitamente all'Allegato A; nonché per quanto occorrer possa delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - nota prot. regionale n. 544830 del 24/11/2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con la quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento della certificazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; C) quanto riguarda ai motivi aggiunti presentati il 16/2/2023: - della determina dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1; - della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; - della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; - della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta; nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: - n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza, n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma, n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena, n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna, n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola, n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara, n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna, n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma, n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena, n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; D) quanto ai motivi aggiunti presentati da Humana Medical S.r.l. il 17/2/2023: - della Determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 recante “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della provincia autonoma di Trento per gli anni 2000 15, 2016, 2017 e 2018”, unitamente all'Allegato A; nonché per quanto occorrer possa: - della deliberazione, non conosciute, del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento n. 499 del 16/9/2019; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; E) quanto ai motivi aggiunti presentati da Humana Medical S.r.l. il 17/2/2023: - del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 recante “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", unitamente all'Allegato A; nonché per quanto occorrer possa: - della determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; F) quanto ai motivi aggiunti presentati da Humana Medical S.r.l. il 20/2/2023: - del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A; - della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); 8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; G) quanto ai motivi aggiunti presentati da Humana Medical S.r.l. il 29/9/2023: - del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686/2023 avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", unitamente agli Allegati 1 e 2; nonché per quanto occorrer possa: - della determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; H) quanto ai motivi aggiunti presentati da Humana Medical S.r.l. il 28/3/2025: - della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all'Allegato 1; - della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861; nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa: - della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta; - delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n. 1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n. 5587, n. 5588, n. 5590, n. 5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n. 5596, n. 5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n. 5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute; - della delibera n. 160 del 3/2/2025; nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202300416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida del payback e successivi provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende obbligate e quantificazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale, gli atti statali che hanno dato attuazione al meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano recanti l'elenco delle imprese soggette al ripiano e gli importi dovuti. Ha dedotto vizi propri degli atti e illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. Sono state lamentate, tra l'altro, violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., della l. n. 241/1990, della disciplina dei contratti pubblici, della direttiva 2014/24/UE, dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza e di istruttoria, sviamento e cattivo uso del potere. La ricorrente ha sostenuto che la fissazione nel 2019 dei tetti regionali e l'attuazione nel 2022 del ripiano avessero carattere retroattivo, alterassero l'equilibrio economico delle gare e dei contratti già eseguiti e ledessero l'affidamento delle imprese. Ha inoltre contestato il rispetto dei termini normativi per la fissazione dei tetti, la certificazione dello sforamento e l'adozione delle linee guida. Quanto ai provvedimenti regionali e provinciali, ha contestato anche il calcolo del fatturato e delle quote di ripiano.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ritenendo infondate le censure di illegittimità costituzionale e di violazione dei principi eurounitari. Il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato alla finalità di contenimento della spesa sanitaria, sufficientemente determinato dalla legge e non lesivo della riserva di legge, dell'irretroattività o del legittimo affidamento: le imprese conoscevano sin dal 2015 l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento, mentre gli atti del 2019 e del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. Il payback è stato ritenuto estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, poiché opera complessivamente sul fatturato dell'impresa e non modifica né la fornitura né il prezzo contrattuale. Sono state respinte anche le censure relative all'art. 77 Cost., non essendo ravvisabile una manifesta disomogeneità tra il decreto-legge e le disposizioni introdotte in sede di conversione. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa. Il TAR ha qualificato i provvedimenti regionali e provinciali come atti meramente vincolati, tecnico-contabili e ricognitivi, privi di discrezionalità amministrativa o tecnica e non espressivi di potere autoritativo. Essi si limitano a individuare le imprese e a calcolare matematicamente la quota dovuta sulla base di fatturato, percentuali e dati già determinati dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e appartiene al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, secondo percentuali crescenti per gli anni considerati e in proporzione all'incidenza del fatturato di ciascuna impresa.

  • art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Il comma 9-bis disciplina, per gli anni 2015-2018, la fase attuativa affidata a Regioni e Province autonome, limitandola alla verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento sulla base di presupposti e importi già determinati a livello statale.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il superamento del tetto a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, rendendo operative le procedure specifiche per il payback relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome e previsto una riduzione della quota di ripiano per le imprese, disciplina successivamente esaminata dalla Corte costituzionale.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»

    Ha previsto una definizione dell'obbligazione mediante versamento della quota ridotta del 25 per cento e la conseguente cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, subordinatamente all'effettivo pagamento.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia stata dichiarata la carenza di giurisdizione amministrativa, entro il termine indicato dal giudice.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e va quindi risolta in base al petitum sostanziale e alla natura della situazione giuridica dedotta.

  • art. 77, comma 2, Cost.

    La violazione della norma sulla decretazione d'urgenza e sulla conversione richiede un'evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni della legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge; tale disomogeneità non è stata ravvisata.

  • art. 23 Cost.

    Il payback è qualificato come contributo di solidarietà riconducibile alla riserva di legge, ritenuta rispettata perché la disciplina legislativa individua soggetti, oggetto e criteri essenziali della prestazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso, per il payback relativo agli anni 2015-2018, la violazione degli artt. 23 e 41 Cost., del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, qualificando il meccanismo come ragionevole e proporzionato e ritenendo che l'intervento del 2022 abbia reso operative obbligazioni già previste.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le imprese fornitrici la riduzione al 48 per cento prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, dichiarando l'illegittimità costituzionale della limitazione originaria alle imprese che non avessero instaurato o intendessero abbandonare il contenzioso.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la disciplina esaminata, il legittimo affidamento né il principio di irretroattività quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i relativi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima delle gare e dei contratti di fornitura; gli atti successivi che fissano il tetto regionale, certificano lo sforamento e attuano la procedura non innovano sostanzialmente l'obbligazione, ma la rendono operativa.
  • Il payback sui dispositivi medici opera autonomamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: incidendo ex post sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa in base al fatturato, non modifica l'oggetto della fornitura, il prezzo contrattuale o l'esito della gara e non costituisce una rimodulazione dei contratti pubblici.
  • Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato tetto di spesa, superamento complessivo, percentuali di riparto e criteri di calcolo, i provvedimenti regionali o provinciali che individuano le imprese e quantificano la quota individuale mediante operazioni contabili vincolate non esprimono esercizio di potere autoritativo, neppure tecnico.
  • Le controversie relative alla correttezza del calcolo della quota di payback individualmente dovuta, quando l'amministrazione opera in un rapporto paritario e vincolato a valle della determinazione statale del tetto e dello sforamento, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre considerare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre va esclusa quando la controversia riguarda, in concreto, l'esatto adempimento di un'obbligazione patrimoniale determinata secondo criteri legislativi e matematici.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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