Cassazione Civile, Sentenza n. 1031/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a cessione di ramo d'azienda: l'Ufficio aveva rideterminato il valore venale degli immobili ceduti da € 46.172,00 a € 8.913.995,00 e aveva attribuito all'avviamento il valore di € 3.380.811,00. In primo grado e in appello i ricorsi (anche della cessionaria Kroton Gress) erano stati respinti; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con undici motivi volti principalmente a denunciare vizi procedurali (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria, pronunce su domande di parte non citata) e vizi di motivazione (mancata allegazione delle quotazioni OMI all'avviso, motivazione generica sulla capitalizzazione delle rendite catastali e sul metodo di attualizzazione del reddito per l'avviamento, omesso esame di fatti decisivi). Successivamente la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (art. 6 d.l. 193/2016 e successive disposizioni) e ha rinunciato al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso da parte di SASOL in ragione dell'adesione alla definizione agevolata e al pagamento delle somme dovute. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite. Non si è pronunciato il merito delle questioni dedotte in cassazione. La Corte richiama l'orientamento in base al quale la rinuncia per adesione alla definizione agevolata, se sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non comporta l'obbligo del cd. "doppio contributo unificato" ex art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 14; art. 36 comma 2 n.4
Richiamato in relazione ai profili di nullità e di motivazione del procedimento tributario; la ricorrente lamentava violazioni procedurali e di motivazione ai sensi delle norme sul processo tributario
codice di procedura civile
art. 102; art. 112; art. 132 n.4; art. 331; art. 101; art. 360 primo comma nn.3,4,5
Usato per censurare presunte violazioni delle regole del contraddittorio, dell'istruttoria e dei requisiti di motivazione della sentenza; i motivi di cassazione richiamavano i rilievi recati da tali disposizioni
Costituzione
Invocata con riferimento al principio del giusto processo e dell'adeguata motivazione delle decisioni giudiziarie
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione al diritto del contribuente alla motivazione degli atti amministrativi; la ricorrente sosteneva carenza di motivazione dell'avviso di rettifica
legge 7 agosto 1990, n. 241
Rilevante per i principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; invocata per censurare la carenza di allegazione delle fonti (es. quotazioni OMI) nell'avviso
DPR 26 aprile 1986, n. 131
Norma regolamentare sulla motivazione degli atti tributari; richiamata nella critica alla motivazione dell'avviso di rettifica
d.l. 193/2016
Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e le condizioni di adesione (obbligo di indicare giudizi pendenti e rinuncia agli stessi); è la norma sulla quale la rinuncia è stata resa e motivata
d.l. n. 148 del 2017 conv. con l. n. 172 del 2017
Richiamato come normativa successiva relativa a forme di definizione agevolata che possono giustificare rinuncia al ricorso
DPR 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato e il cd. 'doppio contributo unificato'; la Corte segnala che, in casi di rinuncia sopravvenuta per adesione a definizione agevolata, non sussiste l'obbligo del doppio contributo in virtù di precedente giurisprudenza
Giurisprudenza citata
Cass., Sez. 6‑5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018
Orientamento della Corte di legittimità secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione collegata all'adesione a definizione agevolata sopravvenuta non comporta il pagamento del doppio contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al gravame in Cassazione effettuata in ragione dell'adesione a una definizione agevolata dei carichi comporta, di norma, l'estinzione del giudizio: il giudice dichiara estinto il processo e può compensare le spese; non si decide il merito.
- Quando la rinuncia è determinata da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso (es. adesione alla definizione agevolata e pagamento delle somme), secondo la giurisprudenza di legittimità non si applica il cosiddetto 'doppio contributo unificato' ex art. 13 DPR 115/2002.
- La scelta di aderire a una definizione agevolata e rinunciare ai giudizi pendenti è praticabile e richiede cura procedurale: la dichiarazione di adesione deve essere correttamente compilata (segnalando i giudizi pendenti) e la rinuncia formalizzata in modo che il giudice possa dichiarare l'estinzione.
- La decisione di estinguere il giudizio per rinuncia non comporta un precedente sul merito: i criteri di valutazione usati dall'Ufficio (capitalizzazione delle rendite catastali, utilizzo delle quotazioni OMI, deduzione di passività, attualizzazione del reddito per l'avviamento) rimangono incensurati nella sostanza e non sono stati definitivamente confermati o censurati dalla Corte.
- Se si intende impugnare rettifiche di valore fondate su quote OMI o su capitalizzazione delle rendite catastali, è importante contestare tempestivamente la motivazione dell'atto e richiedere l'allegazione delle fonti (es. estratti OMI) poiché la mancanza di tali elementi è oggetto di contestazione forense.
- Nei casi di pluralità di parti originarie (cedente e cessionaria), occorre porre particolare attenzione al corretto svolgimento del contraddittorio nelle diverse fasi processuali (integrazione delle parti in appello), poiché può essere dedotta la nullità delle decisioni per carenza del contraddittorio; tuttavia, se il giudizio si estingue per rinuncia, tali questioni processuali restano inevase.
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