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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47603/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Salvatici impugnava l'ordinanza di convalida del DASPO sostenendo che il GIP non aveva considerato le memorie difensive depositate entro il termine di 48 ore dalla notifica (memoria trasmessa il 22/05/2024 ore 17:00), nelle quali si sollevavano rilievi sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza (DASPO notificato il 20/05/2024 ore 17:50), sulla pericolosità dell'interessato (già destinatario di un DASPO nel 2016), sull'impossibilità di accesso agli atti nonostante richieste formali, sulla disapplicazione della recidiva amministrativa e sulle esigenze lavorative del ricorrente. Salvatici denunciava l'assenza di motivazione dell'ordinanza rispetto a tali deduzioni e rilevava che il GIP aveva indicato, erroneamente, che non erano pervenute memorie nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che le memorie depositate entro 48 ore dovevano essere prese in considerazione dal GIP e che l'ordinanza impugnata è viziata per omessa valutazione e motivazione rispetto alle deduzioni difensive. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Arezzo per una rinnovata deliberazione finalizzata a correggere i vizi, e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 15/05/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • L. n. 401 del 1989, art. 6

    Il comma 2‑bis riconosce all'interessato la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida; le memorie depositate entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono considerate tempestive e devono essere valutate dal GIP, il quale non dovrebbe provvedere prima della scadenza di tale termine.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26/2007, 512/2002, 144/1997; SS.UU. n. 44273/2004 e successive pronunce di legittimità)

    La giurisprudenza ha delineato la garanzia minima del termine delle 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa; successivamente è stato precisato che la violazione del termine può essere sanata ove non sia dimostrato un concreto e specifico pregiudizio per l'interessato, ma la mancata valutazione delle deduzioni tempestive integra comunque un vizio rilevante della motivazione.

Massime di principio

  • Le memorie depositate entro 48 ore dalla notifica del DASPO sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione dal giudice della convalida; il GIP deve motivare espressamente il rigetto o l'irrilevanza delle deduzioni.
  • Se il giudice sostiene che non sono pervenute memorie ma queste sono effettivamente state depositate nei termini, ciò costituisce un vizio formale che può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per una nuova deliberazione.
  • La violazione formale del termine delle 48 ore può essere considerata non pregiudizievole solo se l'interessato è comunque stato successivamente informato e non dimostra un danno concreto e specifico derivante dall'omessa interlocuzione preventiva; tuttavia, la mera omissione di valutazione delle memorie tempestive è un vizio di motivazione grave.
  • Nelle impugnazioni vanno posti in rilievo elementi quali necessità e urgenza del provvedimento, pericolosità dell'interessato, precedenti DASPO e loro esecuzione, accesso agli atti e esigenze lavorative: il giudice deve valutare proporzionalità e ragionevolezza delle prescrizioni.
  • In caso di annullamento parziale o vizi formali, il tribunale può sospendere l'efficacia di singole prescrizioni (es. obbligo di presentazione) mentre può lasciare in vita altre misure solo se la rinnovata valutazione le confermerà come proporzionate.
  • Chi riceve un DASPO deve tempestivamente far pervenire memorie e, se possibile, documentare l'avvenuto deposito (ricevute, PEC, attestazioni), perché l'onere probatorio sulla tempestività può essere decisivo in sede di impugnazione.

Testo integrale

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