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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23154/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione per rilascio promossa dalla società aggiudicataria sulla base di un decreto di trasferimento emesso in una precedente espropriazione immobiliare. L'esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, deducendo: 1) che dovesse applicarsi la sospensione della procedura prevista dall'art. 20 della L. n. 44 del 1999; 2) che l'esecuzione fosse comunque illegittima perché fondata su un decreto di trasferimento poi corretto dal giudice dell'esecuzione senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 288 c.p.c. Il tribunale respingeva l'opposizione; la corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello nella parte riferita all'opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigettava quella ex art. 615 c.p.c. Il ricorrente per cassazione denunciava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 20 L. n. 44/1999 per avere la corte qualificato la doglianza come opposizione agli atti esecutivi; con il secondo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla sospensione; con il terzo, la violazione dell'art. 20 L. n. 44/1999 anche in relazione all'esecuzione per rilascio; con il quarto, la violazione degli artt. 287 ss. e 474 c.p.c. per la ritenuta validità del titolo esecutivo nonostante l'asserita irregolarità della correzione materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della domanda relativa all'art. 20 L. n. 44/1999 come opposizione agli atti esecutivi, poiché riguarda il quomodo dell'esecuzione e non il diritto del creditore di procedere esecutivamente; da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello contro la decisione di primo grado su tale punto. Ha dichiarato assorbiti i motivi secondo e terzo, perché una volta confermata l'inammissibilità dell'appello quelle questioni non potevano essere esaminate. Ha giudicato manifestamente infondato il quarto motivo, affermando che la correzione dell'errore materiale del decreto di trasferimento, trattandosi di atto a contenuto non contenzioso e di correzione meramente formale delle generalità del debitore, non incide sull'esecutività del titolo; inoltre la contestazione della regolarità del procedimento di correzione non può essere proposta con opposizione all'esecuzione, ma semmai con i mezzi di impugnazione contro il titolo emendato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ravvisata la temerarietà dell'impugnazione, anche al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione contro il provvedimento che applica o nega la sospensione ex art. 20 L. n. 44/1999 va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, perché riguarda le modalità di svolgimento dell'esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata è distinta dalla doglianza sul quomodo dell'esecuzione; nel caso concreto la censura sulla sospensione non investiva il diritto di agire in executivis.

  • art. 618 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi e la decisione che la definisce sono soggette al regime di impugnazione previsto per tale rimedio, con conseguente inammissibilità dell'appello nel caso esaminato.

  • art. 20 L. n. 44 del 1999

    La sospensione ivi prevista incide sul modo in cui l'esecuzione deve proseguire, come termine dilatorio; il provvedimento del giudice dell'esecuzione che accoglie o respinge l'istanza è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento emesso nel processo esecutivo è titolo rilevante per la procedura di rilascio; l'eventuale correzione materiale non ne elimina l'efficacia esecutiva.

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche al processo esecutivo e, nel caso concreto, al decreto di trasferimento.

  • art. 288 c.p.c.

    La regolarità del procedimento di correzione non può essere contestata con opposizione all'esecuzione; per decreti di trasferimento con correzioni meramente formali l'assenza di contraddittorio non incide sull'efficacia del titolo.

  • art. 474 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento corretto resta titolo esecutivo valido ed efficace.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    L'impugnazione è stata reputata temeraria e ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La doglianza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che conceda o neghi una sospensione dilatoria dell'esecuzione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi quando non mette in discussione il diritto del creditore a procedere, ma soltanto le modalità di svolgimento del processo esecutivo.
  • Quando la censura riguarda esclusivamente il quomodo dell'esecuzione, il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi e il relativo regime impugnatorio non consente di trasformare la controversia in un'appello ordinario.
  • La correzione dell'errore materiale di un titolo giudiziale emesso nel processo esecutivo non incide, di regola, sulla sua efficacia esecutiva se si tratta di rettifiche formali che non alterano le posizioni sostanziali delle parti.
  • La contestazione della regolarità del procedimento di correzione materiale non può essere proposta come opposizione all'esecuzione, ma deve essere fatta valere, se ne ricorrono i presupposti, con i mezzi di impugnazione propri del titolo corretto.
  • Il ricorso o l'impugnazione possono essere considerati temerari quando siano proposti nonostante l'evidente infondatezza delle censure e in un contesto di uso strumentale del processo per ritardare o ostacolare l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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