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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24630/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società di telecomunicazioni otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi a servizi di telefonia fissa e mobile asseritamente resi negli anni 2006-2007. Il debitore proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di telecomunicazioni e, nel merito, contestando la prova del credito, dedotto come fondato su fatture e su un estratto conto unilateralmente predisposto. Il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione per mancata mediazione, ritenendo gravante sull'opponente l'onere di attivarla; la corte d'appello confermava, dichiarando inammissibili i motivi di gravame. In cassazione l'opponente denunciava: erronea applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria nel settore telecom, sostenendo che l'onere dovesse gravare sul creditore opposto e che la sanzione dell'improcedibilità dovesse colpire la domanda monitoria e non l'opposizione; erronea declaratoria di inammissibilità per asserita genericità o novità dei motivi di appello; omesso esame della contestazione del credito e dei presupposti del decreto ingiuntivo, con critica alla valenza probatoria delle fatture prodotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta creditrice; se questa non si attiva, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e va revocato il decreto ingiuntivo. Ha quindi censurato la corte territoriale per aver ritenuto inammissibili i motivi di appello e per aver applicato il precedente schema, ormai superato dalle Sezioni Unite. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la corte d'appello, dopo avere dichiarato inammissibili i motivi di gravame, aveva comunque svolto rilievi sul merito svolti ad abundantiam. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 28/2010

    Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, il procedimento deve essere esperito secondo le regole fissate dalla legge; in caso di domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, la disciplina va coordinata con la struttura bifasica del giudizio monitorio.

  • art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010

    Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio; se la mediazione non è esperita, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto va revocato.

  • art. 2, comma 2, delibera AGCOM n. 173/07/CONS

    Per le controversie in materia di telecomunicazioni è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma tale adempimento è strutturalmente incompatibile con il procedimento monitorio prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.

  • art. 1, comma 11, L. n. 249/1997

    La norma sulla conciliazione nelle controversie di telecomunicazioni non impone il previo tentativo per chi richiede un provvedimento monitorio.

  • artt. 342 e 345 c.p.c.

    La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello per asserita genericità e novità; la cassazione ha ritenuto tali valutazioni erronee perché l'appello era sufficientemente specifico e verteva su una questione di diritto anche rilevabile d'ufficio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato ritenuto autosufficiente perché indicava puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti dell'appello.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo e la sussistenza del credito azionato in via monitoria.

  • art. 634 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza di prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato in relazione al consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo in caso di mancata attivazione della mediazione nella fase di opposizione.

  • art. 7, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Il nuovo art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010 ha recepito e cristallizzato l'orientamento delle Sezioni Unite sull'onere di mediazione nella opposizione a decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l'onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte creditrice opposta che ha promosso il ricorso monitorio, non sull'opponente.
  • Se la parte opposta non attiva la mediazione dopo l'instaurazione dell'opposizione e dopo la trattazione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, la conseguenza è l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
  • Nel giudizio di appello, la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede una reale mancanza di specificità del motivo; non basta il fatto che l'appellante riproponga la questione in termini giuridici differenti se il nucleo della censura resta riconoscibile e pertinente.
  • Una questione di diritto rilevabile d'ufficio non può essere qualificata come nuova in senso preclusivo se attiene a un tema giuridico già emerso nel processo e dedotto in termini sostanzialmente corrispondenti.
  • Se il giudice dichiara inammissibile un motivo o una domanda e si pronuncia poi comunque sul merito, le ulteriori considerazioni di merito hanno valore ad abundantiam e non sono autonomamente censurabili senza specifico interesse.
  • Le fatture, da sole, non costituiscono automaticamente prova del credito se la controparte ne contesta specificamente il fondamento e la riferibilità al rapporto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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