Risoluzione n. 135 del 14/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il conferimento di immobili da parte del Comune alla società nata dalla trasformazione dell’azienda speciale non beneficia dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 115, comma 6, del TUEL, perché manca un nesso contestuale o funzionale sufficiente con la trasformazione.
Trasformazione di azienda speciale in S.p.A. e conferimento di immobili: esclusa l’esenzione ex art. 115, comma 6, d.lgs. 267/2000
Trasformazione di azienda speciale in S.p.A. e regime fiscale del conferimento
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro e più in generale delle imposte dirette e indirette, del conferimento di beni immobili da parte di un Comune in favore della società per azioni nata dalla trasformazione di una azienda speciale municipalizzata. Il punto centrale è la verifica dell’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 115, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vicenda di fatto
Il Comune di Alfa aveva deliberato il 16 settembre 2005 la trasformazione dell’AMIU, azienda municipalizzata, in AMIU S.p.A., prevedendo che il Comune potesse detenere tutte le azioni per un periodo non superiore a due anni. Tale previsione era stata recepita nello statuto della società costituita il 3 ottobre 2005.
Successivamente:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 516 del 21 ottobre 2005, il Comune aveva deciso di attribuire alla nuova società alcuni cespiti immobiliari, con stima provvisoria di circa 120 milioni di euro e con riserva di accertamento mediante CTU nominato dal Presidente del Tribunale;
- le perizie depositate a fine agosto 2006 avevano accertato un valore di circa 64 milioni di euro;
- l’assemblea straordinaria dell’11 ottobre 2006 aveva deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite da euro 4.065.415 a euro 375.635 e, contestualmente, l’aumento del capitale mediante conferimento dei beni stimati;
- nell’assemblea ordinaria del 21 febbraio 2007 il socio unico aveva dichiarato di essere pronto a eseguire l’obbligo di conferimento assunto in precedenza.
Quesito posto all’Agenzia
Il Comune chiedeva se al conferimento dei beni immobili si applicasse il regime di favore di cui all’art. 115, comma 6, del d.lgs. 267/2000, e in particolare l’esenzione dall’imposta di registro.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 115 del d.lgs. 267/2000, evidenziando che:
- il comma 2 disciplina la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali come trasformazione costitutiva;
- il comma 3 prevede una procedura di determinazione definitiva dei valori patrimoniali mediante esperto nominato dal Presidente del Tribunale, con relazione giurata ai sensi dell’art. 2343 c.c.;
- il comma 6 riconosce l’esenzione da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali per gli atti rientranti nella disciplina agevolativa.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, per applicare l’agevolazione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 115, è necessario un nesso di contestualità o comunque una connessione funzionale, sotto il profilo giuridico-formale, tra:
- la trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali;
- il conferimento dei beni di proprietà dell’ente locale alla società risultante.
Nel caso concreto, pur essendo la trasformazione avvenuta nel 2005, il conferimento immobiliare non risultava attuato in modo contestuale alla trasformazione stessa. Inoltre, i beni oggetto del conferimento, pur strumentali all’attività sociale, non sono considerati riconducibili alla unitaria causa giuridica della trasformazione.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che il conferimento dei cespiti immobiliari del Comune di Alfa in favore di AMIU S.p.A. non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 115, comma 6, del d.lgs. 267/2000 e quindi non beneficia dell’esenzione da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali.
Testo integrale
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