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Risoluzione

Risoluzione n. 137 del 14/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina dell’imposta sostitutiva sui mutui prevista dagli artt. 15 e ss. del d.P.R. 601/1973 non si applica ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ex art. 5, comma 7, lett. b), d.l. 269/2003. L’agevolazione del comma 24 dell’art. 5 riguarda solo le operazioni della gestione separata di cui alla lett. a); per la lett. b) manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa e non vi è un espresso richiamo legislativo estensivo.

Imposta sostitutiva sui mutui e Cassa depositi e prestiti S.p.A.: esclusa l'applicazione alle attività di cui all'art. 5, comma 7, lett. b), d.l. 269/2003

Imposta sostitutiva sui mutui e finanziamenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

La risoluzione esamina se i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell’ambito dell’art. 5, comma 7, lett. b), del d.l. n. 269/2003 possano beneficiare della disciplina dell’imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, ritenendo che tali operazioni non siano riconducibili all’ambito agevolato del titolo IV del d.P.R. n. 601/1973.

Quesito posto dal contribuente

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. evidenzia che il d.l. n. 269/2003 ha distinto la propria attività in due aree:

  • la gestione separata di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), destinata a prestiti a Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
  • l’attività di cui alla lett. b), finalizzata al finanziamento di opere, impianti e reti destinate all’erogazione di servizi pubblici.

Secondo il contribuente, la disciplina dell’imposta sostitutiva potrebbe applicarsi anche a tali finanziamenti, poiché:

  • il titolo IV del d.P.R. n. 601/1973 è rubricato come agevolazioni per il settore del credito e non per specifici soggetti;
  • i finanziamenti avrebbero natura di medio-lungo termine, in quanto di durata superiore a 18 mesi;
  • la Cassa sarebbe riconducibile alla nozione di azienda o istituto di credito, anche alla luce del suo inquadramento regolamentare e delle indicazioni della Banca d’Italia.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce la disciplina dell’imposta sostitutiva sui mutui, ricordando che:

  • l’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 esenta da imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse sulle concessioni governative le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine;
  • l’art. 17 prevede che gli enti che effettuano tali operazioni corrispondano un’imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinarie;
  • l’art. 18 stabilisce che l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio.

Viene inoltre richiamata la normativa sulla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A. e, in particolare:

  • art. 5, comma 1, d.l. n. 269/2003, per cui la Cassa subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva diritti e obblighi precedenti;
  • art. 5, comma 6, che assoggetta la Cassa alle disposizioni del Titolo V del TUB previste per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107;
  • art. 5, comma 7, lett. a) e b), che distingue tra gestione separata e finanziamenti per opere, impianti e reti;
  • art. 5, comma 24, che prevede l’esenzione da varie imposte indirette per gli atti e le operazioni della sola gestione separata di cui al comma 8.

Valutazione dell’Agenzia sull’ambito dell’agevolazione del comma 24

L’Agenzia ritiene che il comma 24 dell’art. 5 del d.l. n. 269/2003 abbia portata limitata alle operazioni della gestione separata riferite alla lett. a) del comma 7. In particolare:

  • il testo della norma agevolativa richiama espressamente solo le attività di finanziamento della lett. a);
  • non vi è alcun riferimento alle attività di finanziamento di cui alla lett. b);
  • di conseguenza, non è possibile estendere per interpretazione le medesime agevolazioni alla lett. b).

Esclusione dell’applicazione dell’art. 15 d.P.R. 601/1973 alle operazioni ex lett. b)

L’Agenzia respinge la tesi del contribuente secondo cui, esclusa l’applicazione del comma 24, le operazioni della lett. b) potrebbero comunque rientrare nell’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 601/1973.

A tale riguardo osserva che la fruizione del regime agevolativo richiede la compresenza di due requisiti:

  • un requisito oggettivo, ossia la natura dell’operazione come finanziamento a medio e lungo termine;
  • un requisito soggettivo, ossia la provenienza dei finanziamenti da aziende e istituti di credito.

Secondo l’Agenzia, nel caso della Cassa depositi e prestiti S.p.A. difetta il requisito soggettivo, poiché:

  • il combinato disposto degli artt. 47 e 107 del d.lgs. n. 385/1993 non comporta una piena equiparazione degli intermediari finanziari alle banche;
  • l’art. 47 del TUB si riferisce alle vigenti leggi di agevolazione per specifiche finalità o categorie di soggetti e non a generiche agevolazioni tributarie dell’attività finanziaria;
  • la disciplina agevolativa del d.P.R. n. 601/1973, essendo eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica.

L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non rientrano nella norma agevolativa i finanziamenti effettuati da enti istituiti con finalità diverse, per i quali tali operazioni costituiscono forme di investimento patrimoniale e non attività creditizia in senso proprio.

Ulteriori argomenti richiamati a sostegno del diniego

La risoluzione sottolinea inoltre che:

  • l’art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 definisce l’attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, riservata alle banche;
  • l’attività di cui all’art. 5, comma 7, lett. b), d.l. n. 269/2003 non prevede raccolta di risparmio tra il pubblico;
  • un precedente parere dell’Avvocatura Generale dello Stato aveva già escluso, per soggetti iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB, il requisito soggettivo per accedere al beneficio di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973.

Viene anche evidenziato che la stessa Cassa aveva in passato proposto un intervento normativo esplicito per estendere alle operazioni di cui alla lett. b) la disciplina degli artt. 15-20 del d.P.R. n. 601/1973; tuttavia, tale proposta non è stata recepita nel testo normativo. Per l’Agenzia, ciò conferma la volontà del legislatore di non applicare tale regime alle operazioni in questione.

Conclusione

La risoluzione conclude che l’attività di finanziamento svolta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. b), del d.l. n. 269/2003 non è riconducibile all’attività di credito di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973. Ne consegue che:

  • non si applica l’imposta sostitutiva prevista per i finanziamenti del titolo IV del d.P.R. n. 601/1973;
  • l’agevolazione fiscale resta limitata alle operazioni espressamente previste per la gestione separata di cui alla lett. a), nei limiti della norma richiamata.

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