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Risoluzione

Risoluzione n. 132 del 14/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile già dal 2007 la liquidazione IVA di gruppo alla società Beta, costituita nel 2006 e controllata al 100% da Alfa, perché il conferimento del ramo d’azienda non interrompe il controllo preesistente. Restano però necessari il rispetto delle condizioni del D.M. 13 dicembre 1979, in particolare la tempestiva presentazione del Modello IVA 26, e il trasferimento dei saldi IVA alla controllante.

Liquidazione IVA di gruppo per società controllata neo-costituita a seguito di conferimento

Liquidazione IVA di gruppo e conferimento di ramo d’azienda

Il documento esamina la possibilità per Azienda Trasporti Alfa S.p.A. di includere nella procedura di liquidazione IVA di gruppo una società neo-costituita, Azienda Trasporti Beta S.p.A., alla quale viene conferito il ramo d’azienda relativo ai servizi di trasporto. La questione riguarda l’applicazione dell’art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 13 dicembre 1979, con particolare attenzione al requisito temporale del controllo richiesto per le società controllate.

Fatti rappresentati dall’istante

Azienda Trasporti Alfa S.p.A., partecipata al 100% dal Comune X, svolge attività di trasporto ed è proprietaria di impianti, depositi e materiale metrotranviario. Nel 2006 ha costituito Azienda Trasporti Beta S.p.A., avente ad oggetto la gestione del trasporto in ogni forma e con ogni mezzo, compresi i servizi ferroviari, nonché i servizi connessi alla mobilità, soste e parcheggi. La costituzione è collegata all’adeguamento dell’assetto organizzativo alla riforma del trasporto pubblico locale della Regione Lombardia. Alfa intende conferire a Beta il proprio ramo d’azienda relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblici, privati, commerciali e turistici.

Quesito posto

La società interpellante chiede se sia possibile applicare già dal 2007 la procedura di liquidazione IVA di gruppo anche a Beta S.p.A., pur essendo stata costituita nel corso del 2006 e pur essendo il controllo al 100% esercitato dalla stessa Alfa.

Posizione del contribuente

Secondo la società istante, il requisito dell’essere controllata fin dall’inizio dell’anno solare precedente, previsto dall’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, ha funzione cautelativa ed è volto a evitare adesioni occasionali o temporanee al gruppo. Nel caso concreto, tale rischio non sussisterebbe perché il ramo conferito era già parte dell’organizzazione della stessa società conferente e le operazioni IVA di Beta coinciderebbero sostanzialmente con quelle già svolte da Alfa e confluite nella sua liquidazione IVA.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il fondamento normativo della liquidazione IVA di gruppo: l’art. 73, ultimo comma, del d.P.R. 633/1972, nonché l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente collegate da rapporti finanziari, economici e organizzativi. Il comma 2 della direttiva consente inoltre misure antiabuso per prevenire elusione ed evasione.

In attuazione di tali principi, il D.M. 13 dicembre 1979 stabilisce che sono considerate controllate solo le società per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote siano possedute per oltre il 50% del capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente. La ratio di tale previsione è impedire pratiche fraudolente o elusive e garantire che il controllo abbia una consistenza temporale non irrilevante.

L’Amministrazione ribadisce un orientamento già espresso in precedenti risoluzioni, secondo cui il conferimento di un ramo d’azienda in una società appositamente costituita non interrompe il controllo già esercitato direttamente, se dopo il conferimento permane il possesso di oltre il 50% del capitale. Richiama inoltre la risoluzione n. 68/E del 21 marzo 2003 e la giurisprudenza di legittimità che interpreta il requisito temporale come strumento per verificare l’esistenza di vincoli stabili e non occasionali tra i soggetti del gruppo.

Conclusione operativa

L’Agenzia conclude che Alfa può includere Beta nella liquidazione IVA di gruppo già a decorrere dal 2007, nonostante la società sia stata costituita nel 2006, poiché il conferimento del ramo d’azienda a una società creata per riceverlo non fa venir meno il controllo né altera in modo sostanziale l’assetto del gruppo. Tale possibilità resta però subordinata alla presentazione del Modello IVA 26 all’Ufficio locale competente, come richiesto dall’art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979.

Effetti dell’adesione alla procedura

Viene inoltre precisato che, dal momento in cui la controllata aderisce alla liquidazione IVA di gruppo, perde la disponibilità dei saldi attivi e passivi risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche, i quali devono essere trasferiti alla società controllante.

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