Risoluzione n. 134 del 14/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 134/2007 chiarisce che l’agevolazione per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società non operative si applica anche se le partecipazioni sono intestate a una società fiduciaria, purché i fiducianti siano persone fisiche non imprenditori e sia provata l’anteriorità del rapporto fiduciario rispetto ai termini previsti per l’iscrizione nel libro soci.
Scioglimento agevolato delle società non operative e partecipazioni intestate a società fiduciarie
Scioglimento agevolato delle società non operative e partecipazioni fiduciarie
La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 alle società non operative quando il socio risulta formalmente una società fiduciaria. L’Agenzia delle Entrate conferma che il regime agevolato può trovare applicazione anche in tale ipotesi, se ricorrono specifiche condizioni sostanziali e probatorie.
Quesito posto dall’istante
La società Immobiliare Alfa S.r.l. con socio unico, risultante non operativa sulla base del bilancio al 31 dicembre 2006, chiede se possa beneficiare dello scioglimento agevolato o della trasformazione in società semplice prevista dalla legge finanziaria 2007.
Il dubbio nasce dal fatto che il socio unico è una società fiduciaria, Beta S.r.l., e la norma richiede che tutti i soci siano persone fisiche e risultino iscritti nel libro soci alla data di entrata in vigore della legge, oppure entro 30 giorni, sulla base di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° novembre 2006.
Posizione del contribuente
L’istante richiama la circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, secondo cui alcune agevolazioni precedenti erano applicabili anche in presenza di partecipazioni intestate a società fiduciarie, purché si dimostrasse che il fiduciante fosse una persona fisica e che il rapporto fiduciario fosse sorto in epoca anteriore alla data rilevante prevista dalla norma.
La società ritiene quindi che lo stesso principio possa valere anche per i commi 111 e seguenti della legge n. 296/2006, a condizione di fornire la prova dell’anteriorità del contratto fiduciario.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che i commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 disciplinano un regime fiscale agevolato per le società non operative nel periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, consentendo:
- lo scioglimento con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione ai soci;
- la trasformazione in società semplice.
Sono richiamati anche i chiarimenti già forniti con:
- circolare 4 maggio 2007, n. 25/E;
- risoluzione 17 maggio 2007, n. 130/E;
- risoluzione n. 103/E del 17 maggio 2007;
- risoluzione n. 136/E del 7 dicembre 2006;
- risoluzione n. 133/E dell’8 ottobre 1999;
- circolare n. 112/E del 21 maggio 1999;
- circolare n. 49/E del 22 novembre 2004.
Condizioni per accedere al regime agevolato
L’Agenzia ribadisce che l’assegnazione agevolata o la trasformazione in società semplice è possibile solo se:
- tutti i soci sono persone fisiche;
- le partecipazioni sono detenute fuori dal regime d’impresa;
- i soci risultano iscritti nel libro soci.
Viene escluso il beneficio quando le partecipazioni sono detenute da persone fisiche in qualità di imprenditori, perché la finalità della norma è favorire la fuoriuscita dal regime d’impresa di beni detenuti da società non operative verso soggetti che determinano il reddito secondo regole diverse da quelle del reddito d’impresa.
Rilevanza delle società semplici
La risoluzione richiama anche l’orientamento secondo cui la finalità della norma è comunque realizzata quando i soci siano società semplici, poiché i beni passano da un regime d’impresa a un regime fiscale sostanzialmente assimilato a quello delle persone fisiche.
Partecipazioni intestate a società fiduciarie
Sul punto centrale del quesito, l’Agenzia afferma che lo schermo della società fiduciaria non impedisce di individuare l’effettivo soggetto passivo d’imposta, che resta il fiduciante.
Richiamando la propria prassi, l’Amministrazione ritiene che l’interposizione fiduciaria non costituisca di per sé un ostacolo all’applicazione del regime agevolato, purché:
- tutti i fiducianti siano persone fisiche;
- tali persone fisiche non detengano la partecipazione in regime d’impresa;
- sia dimostrato che il contratto fiduciario sia sorto anteriormente alla data richiesta per l’iscrizione nel libro soci dalla norma.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che il regime di scioglimento o trasformazione in società semplice delle società non operative di cui al comma 111 della legge finanziaria 2007 si applica anche nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, se sussistono le condizioni sopra indicate.
La risposta è resa in sede di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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