Sentenza del 06/06/2022 n. 2559 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Decadenza e prescrizione- Esito accertamenti giudiziari - Riconoscimento del debito - Mancata notifica - Interruzione decorso termini - Incompatibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto la rateizzazione del debito allegando una formula di salvezza dei diritti connessi ad accertamenti giudiziari in corso; la questione è se tale istanza possa essere considerata riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione e/o precludere l'eccezione della mancata notifica delle cartelle.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'istanza di rateizzazione, pur corredata da una clausola di salvezza, equivale a riconoscimento del debito. Tale riconoscimento interrompe la prescrizione e impedisce al contribuente di invocare la mancata notifica delle cartelle successivamente. La tesi del contribuente è stata respinta; l'effetto giuridico è l'interruzione dei termini prescrizionali e l'impossibilità di sollevare la mancata notifica come causa di invalidità/decadenza.
Norme richiamate
Cass. n. 19100/2005
Conferma che atti manifestanti la volontà di adempiere il debito possono costituire riconoscimento tale da interrompere la prescrizione.
Cass. n. 26013/2015
Ribadisce la incompatibilità tra la richiesta di rateizzazione e la possibilità di opporre successivamente la mancata notifica per nullità/decadenza.
Cass. n. 10327/2017
Ulteriore conferma giurisprudenziale circa l'effetto interruttivo della prescrizione da parte di atti riconoscitivi compiuti dal debitore.
Cass. n. 3347/2017
Sottolinea che formule di riserva non sempre impediscono la qualificazione dell'atto come riconoscimento del debito.
Cass. n. 16098/2018
Conferma la tendenza giurisprudenziale sull'effetto delle richieste di rateizzazione in presenza di contenzioso.
Cass. n. 20260/2021
Riafferma che la pratica del riconoscimento interrompe la prescrizione e limita le eccezioni sulla notifica.
Codice civile - disciplina della prescrizione
Principio generale: atti che costituiscono riconoscimento del credito interrompono la prescrizione; l'applicazione pratica di tale principio è stata confermata dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di rateizzazione può essere qualificata come riconoscimento del debito anche se accompagnata da una formula di riserva; la mera dichiarazione di 'salvo esito degli accertamenti' non è necessariamente sufficiente a evitare l'effetto riconoscitivo.
- Il riconoscimento del debito interrompe i termini di prescrizione; dunque la prescrizione non potrà essere più invocata dopo tale atto per i periodi già compresi nel termine interrotto.
- Dopo aver formulato un riconoscimento (anche implicito), il contribuente difficilmente potrà validamente eccepire la mancata notifica delle cartelle come motivo per annullare o far decadere l'azione esecutiva.
- Per conservare i diritti connessi a contenziosi in corso è consigliabile evitare atti che possano essere qualificati come riconoscimento, oppure adottare formule chiaramente condizionate e preventivamente concordate con un giudice o con l'ente (possibile richiesta di provvedimento che dichiari espressamente che la rateizzazione non costituisce riconoscimento).
- Se si sospetta la mancata notifica, è preferibile tempestivamente impugnare o contestare la notifica prima di compiere atti concreti di adempimento; in caso contrario si rischia di perdere la possibilità di eccepire la nullità per notifica inesistente.
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