Sentenza n. 1945/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale n. 2/2023 del 26 aprile 2023, notificata il 27 aprile 2023, che ingiungeva la demolizione o rimozione del manufatto amovibile non rimosso al termine della stagione estiva
Esito
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un terreno di 1.618 mq in località Carpino e concessionario dello stabilimento balneare adiacente, aveva realizzato, dopo aver ottenuto il nulla osta paesaggistico e il permesso di costruire, un manufatto in legno amovibile destinato alla ristorazione. Il Comune, sulla base di un sopralluogo del 20 aprile 2023, gli ha ingiunto di rimuoverlo perché non smontato al termine della stagione estiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione del d.P.R. 380/2001 e difetto dei presupposti dell’ordinanza, sostenendo che il permesso di costruire e il nulla osta paesaggistico non prevedevano l’obbligo di rimozione stagionale. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 9, comma 4, l.r. Calabria 17/2005, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed eccesso di potere: la norma, secondo il ricorrente, consentirebbe di mantenere tutto l’anno le opere facilmente amovibili, salvo pregiudizio alla fruizione collettiva del paesaggio; inoltre il manufatto insisteva su area privata e l’area era difficilmente accessibile d’inverno. Ha contestato l’assenza di ragioni ambientali specifiche che giustificassero la rimozione fuori stagione, considerato che la struttura era stata ritenuta compatibile con il paesaggio durante il periodo di maggiore affluenza. Con il terzo motivo ha lamentato, anche alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, l’illogicità della diversa valutazione della compatibilità paesaggistica tra stagione balneare e resto dell’anno. Con il quarto ha censurato l’irragionevolezza e l’abnormità dell’ordine, adottato a ridosso della stagione balneare 2023: secondo le disposizioni regionali richiamate, i lidi stagionali potevano essere allestiti trenta giorni prima dell’inizio della stagione, fissata al 1° giugno, sicché la rimozione avrebbe avuto una durata pratica di soli tre giorni prima della possibilità di rimontare la struttura. Con il quinto motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, ritenendo l’atto non vincolato alla luce delle circostanze del caso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i cinque motivi di impugnazione. Ha ritenuto che il ricorrente avesse ottenuto il bene della vita perseguito nel giudizio mediante il rilascio del permesso di costruire n. 8 del 27 gennaio 2025, depositato in giudizio. La sentenza menziona anche un successivo permesso n. 10/2026, rilasciato il 3 aprile 2026 dopo un parere paesaggistico favorevole con prescrizioni del 19 maggio 2025, ma fonda la declaratoria sul permesso n. 8/2025. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo avuto il ricorrente ottenuto, con permesso di costruire n. 8 del 27.1.2025, depositato in giudizio, il bene della vita dapprima denegato e in relazione al quale aveva avviato il presente giudizio contenzioso.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene il bene della vita oggetto della controversia.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, durante il giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita che aveva costituito l’obiettivo sostanziale dell’impugnazione; in tale situazione non occorre decidere nel merito le censure rivolte contro l’atto originariamente impugnato.
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