Sentenza del 19/01/2023 n. 1627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Opposizione di terzo ex art. 391-ter e 404 c.p.c. per nullità del giudizio di Cassazione (ordinanza n. 17639/2018) per inesistenza della società destinataria del ricorso per cassazione (cancellata dal registro delle imprese il 19/07/2007). A.A. sosteneva di essere stato litisconsorte necessario pretermesso e/o successore della società estinta e ha chiesto la declaratoria di nullità dell'ordinanza cassatoria e la riproposizione della questione nel merito. Ha inoltre dedotto di aver agito tempestivamente nell'opposizione (entro 6 mesi dalla conoscenza dell'ordinanza, dopo aver ricevuto cartella/ruolo emessi sull'avviso di accertamento).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'opposizione di terzo è proponibile solo contro provvedimenti della Corte che decidono la causa nel merito; l'ordinanza impugnata ha cassato con rinvio la sentenza di appello e quindi non è sindacabile con opposizione di terzo in questa fase. La Corte ha inoltre ricordato che l'interessato dispone di altri strumenti difensivi (es. impugnazione del ruolo). A.A. è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 5.500,00 oltre oneri, e ha ricevuto intimazione del possibile versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.c.
L'opposizione di terzo è proponibile contro il provvedimento della Corte che ha deciso la causa nel merito; non è lo strumento adeguato contro una ordinanza di cassazione che ha cassato con rinvio.
art. 404 c.p.c.
Regola l'opposizione di terzo; la Corte ha ricordato che detta opposizione è utilizzabile solo contro decisioni di merito consolidate e, se la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, il terzo deve agire dopo la decisione di merito che deriverà dal giudizio di rinvio.
art. 384 c.p.c.
Prevede il caso in cui la Corte di cassazione decide la causa nel merito: solo in tali ipotesi la decisione di legittimità può essere oggetto di opposizione di terzo; qui invece la Cassazione ha rinviato la causa.
art. 5 T.U.I.R.
Norma fiscale che giustifica la qualificazione dei soci come destinatari di accertamenti; la Corte ha rilevato che la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci può essere riproposta in sede di rinvio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 2
Richiamato rispetto agli effetti dell'estinzione del giudizio e alla possibilità di emissione della cartella/ruolo derivante dall'avviso di accertamento non fatto valere in tempo; il ricorrente ha invocato tali effetti per dimostrare il pregiudizio e la tempestività dell'opposizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'importo aggiuntivo previsto.
Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815
Giurisprudenza citata dal ricorrente come supporto dell'idea che la decisione riguardante la società di persone, emessa in violazione del litisconsorzio necessario, non dovrebbe avere riflessi negativi sui soci; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo nella fase in esame e ha indicato che la questione potrà essere riproposta nel giudizio di rinvio o in altri procedimenti.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo (art. 391-ter e 404 c.p.c.) è rimedio utilizzabile solo contro decisioni di merito definitive della Corte: non è lo strumento adeguato per impugnare una ordinanza di cassazione che ha cassato con rinvio; in tal caso il terzo deve attendere la decisione definitiva sul rinvio o utilizzare altri rimedi processuali.
- Se si è pretermessi come litisconsorte necessario (es. soci di società di persone destinatari di accertamenti), occorre far valere tempestivamente tale vizio nel processo di merito o, se la Cassazione ha rinviato, riproporlo nel giudizio di rinvio; non sempre la nullità della notifica al soggetto estinto comporta automaticamente l'annullamento del giudizio di legittimità.
- La presunta inesistenza o cancellazione della società destinataria della notifica può rendere discutibile la validità della notifica, ma il terzo deve dimostrare il concreto pregiudizio e scegliere il rimedio processuale adeguato al momento procedimentale (impugnazione del ruolo, eccezioni nel giudizio di merito, intervento nel giudizio di rinvio).
- Di fronte a notifiche di atti esecutivi (cartelle/ruoli) è opportuno agire subito impugnando tali atti nei termini e con gli strumenti previsti, poiché esistono rimedi specifici contro l'esecutività degli atti tributari che possono essere più efficaci dell'opposizione di terzo quando la Cassazione ha disposto il rinvio.
- Verificare tempestivamente lo stato giuridico della società (iscrizione/cancellazione nel registro imprese) e la correttezza delle notifiche e della legittimazione delle parti nei vari gradi di giudizio; raccogliere documentazione che provi la qualità di successore o la gravità del pregiudizio subito per sostenere eventuali eccezioni di nullità o domande risarcitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 53 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 60 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 66 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 19 gen 2023Sentenza del 19/01/2023 n. 1543 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →