Cassazione Penale, Ordinanza n. 20293/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non modifica nel merito la sentenza di appello, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deduceva, in modo ritenuto generico, un vizio di legge sia con riferimento all'affermazione di responsabilità sia con riferimento al trattamento sanzionatorio. Quanto alla responsabilità, la difesa sosteneva l'estraneità dell'imputato ai fatti e contestava la ricostruzione probatoria della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito aveva valorizzato la sistematicità della condotta, tale da rendere implausibile l'uso del veicolo da parte di terzi, nonché l'assenza di una spiegazione alternativa offerta dall'imputato. Quanto alla pena, il ricorso riproponeva una doglianza già esaminata e respinta dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto mite il trattamento sanzionatorio in relazione sia alla pena base sia al modesto aumento per la continuazione. Inoltre, veniva dedotta per la prima volta in cassazione la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., motivo dichiarato non consentito perché nuovo e non devoluto. Un ulteriore motivo, formulato nel prisma del vizio motivazionale, è stato ritenuto composto di lagnanze generiche e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mancata applicazione dell'istituto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, perché si tratta di questione non devoluta al giudice di legittimità.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Sono inammissibili le censure che si risolvono in generiche lagnanze e non integrano una critica consentita di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione una questione non devoluta nei precedenti gradi di giudizio, come l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., salvo che essa sia già stata ritualmente posta.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con la concreta motivazione sul punto; se la Corte territoriale ha già giustificato la pena come mite e il motivo si limita a riproporre la stessa doglianza, la critica non supera il vaglio di ammissibilità.
- In sede di legittimità non sono ammesse contestazioni che si risolvono in una diversa lettura del fatto senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
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