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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7298 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Ricorso per Cassazione - Vizio di motivazione - Introduzione di doglianze nuove - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al 2005: contestata l'indeducibilità dei costi riconducibili a un contratto di associazione in partecipazione con la consociata venezuelana S. e la deducibilità di svalutazioni di partecipazioni in società residenti a Panama e Nigeria. La contribuente aveva dedotto la nullità degli avvisi per carenza del contraddittorio anticipato e, comunque, il giudice d'appello aveva accolto l'appello per pluralità di ragioni (nullità per violazione del contraddittorio, riconoscimento della deducibilità dei costi ex art. 109 DPR 917/1986 e rilievo del giudicato su annosa questione per il 2006). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione solo alcune di tali ragioni, limitando l'oggetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate perché la sentenza di merito si fondava su più rationes decidendi autonome e l'Agenzia ha censurato soltanto una di esse (rinunciando espressamente ad impugnare le altre favorevoli alla contribuente). La Corte ha ricordato il principio secondo cui, quando più ragioni autonome sorreggono una decisione, il ricorso per cassazione deve specificamente censurarle tutte; in mancanza, il ricorso è inammissibile. Condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, legge 17 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Introduce l'obbligo del contraddittorio preventivo/endoprocedimentale; la mancata effettiva valutazione critica delle memorie del contribuente può comportare invalidità (nullità) degli atti impositivi quando si tratta di principio imperativo.

  • art. 109, comma 9, lettera b, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Prevede la deducibilità di talune spese inerenti a rapporti di associazione in partecipazione; nel caso di specie il giudice d'appello ha ritenuto che i servizi resi dall'associata rientravano tra le spese deducibili, non essendo contestata l'effettività delle prestazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito dell'ultrapetizione: vieta al giudice di decidere oltre o al di fuori delle domande/oggetti di gravame; la censura dell'Agenzia ha lamentato che il giudice d'appello avrebbe annullato integralmente avvisi pur se l'eccezione interessava solo parte degli stessi.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); richiamate dalla ricorrente come base delle doglianze, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di censura completa delle rationes decidendi.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Citato dalla ricorrente nella prospettazione sul contraddittorio endoprocedimentale; richiamato nel contesto delle regole procedurali fiscali sul contraddittorio e motivazione degli atti.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito poggia su più ragioni autonome e indipendenti, chi ricorre in Cassazione deve censurarle tutte: la mancata impugnazione di anche una sola ratio decidendi rende inammissibile il ricorso.
  • Una rinuncia espressa da parte del ricorrente a impugnare parti della motivazione favorevoli alla controparte configura una carenza di interesse e può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito per rivedere la decisione nella sua sostanza: la cognizione è vincolata ai vizi dedotti; la critica deve essere mirata e completa rispetto a tutte le ragioni che sorreggono la pronuncia impugnata.
  • Sul profilo del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7, legge 212/2000): il mero richiamo alle memorie del contribuente in motivazione, senza una effettiva valutazione critica, può essere insufficiente e dar luogo a nullità dell'atto, soprattutto quando la norma realizza obblighi imperativi.
  • Se l'Amministrazione non contesta l'effettività delle prestazioni rese da un associato nell'associazione in partecipazione, tali costi possono essere considerati deducibili ai sensi dell'art. 109 TUIR; in tal caso il giudice di merito può decidere sul merito oltre che per vizi procedurali.
  • Quando esiste un giudicato su questioni connesse (es. annualità successive), può essere richiamato dal giudice di merito come ulteriore motivo favorevole al contribuente; tali statuizioni, se non tempestivamente impugnate, si consolidano.

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