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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17152/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela eredità)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, poi modificato, relativo al trasferimento della proprietà di un fabbricato. La promittente venditrice aveva stipulato il preliminare con autorizzazione del giudice delegato, essendo la società interessata assoggettata a concordato preventivo, e aveva ricevuto complessivamente 600.000 euro dalla promissaria acquirente. Successivamente erano emersi profili di irregolarità dell'immobile, in particolare l'assenza di agibilità e di certificazione urbanistica, e la promissaria acquirente aveva introdotto un giudizio ex art. 2932 c.c., formulando domanda subordinata di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Nel frattempo la venditrice era fallita e la curatrice dell'eredità giacente era subentrata; il credito restitutorio della promissaria acquirente era stato ammesso in prededuzione, ma le somme versate non erano più presenti in cassa perché utilizzate per pagare un creditore ipotecario. La promissaria acquirente aveva quindi agito per responsabilità professionale nei confronti della curatrice, che aveva chiamato in manleva la compagnia assicurativa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e condannato l'attrice alle spese anche verso gli assicuratori; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo corretta la condanna alle spese in favore della compagnia chiamata, perché conforme al principio di causalità e non frutto di abuso del diritto di difesa. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse condannato alle spese verso la compagnia assicuratrice senza che vi fosse stata una domanda contro di essa e senza pronuncia sulle eccezioni di inoperatività o limitata operatività della polizza, con conseguente mancato accertamento della manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata in causa; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che non fosse stato spiegato perché la chiamata in garanzia dovesse dirsi non manifestamente infondata e dunque non abusiva ai fini della regolazione delle spese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato preliminarmente che, dopo la notifica del ricorso e prima del deposito, era intervenuta una transazione tra la ricorrente e la curatela dell'eredità giacente; tale circostanza era ammissibilmente documentabile in cassazione perché attinente alla persistenza dell'interesse all'impugnazione. La ricorrente, però, non aveva spiegato alcun residuo interesse a coltivare l'impugnazione. Inoltre, la transazione con la curatela rendeva priva di utilità la richiesta di riforma della regolazione delle spese nei confronti della compagnia assicuratrice, poiché l'eventuale addebito di tali spese alla curatela sarebbe ricaduto su un soggetto con cui ogni questione era ormai definita. Le censure sono state ritenute comunque inammissibili anche ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, quando è rigettata la domanda principale, le spese del terzo chiamato vanno poste a carico dell'attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sufficiente: non occorreva uno scrutinio pieno delle eccezioni di operatività della polizza, ma solo un controllo sulla non manifesta abusività della chiamata, controllo che la Corte territoriale aveva svolto valorizzando la pacifica esistenza di una polizza per responsabilità civile professionale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiesto dalla promissaria acquirente per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, quale antecedente della vicenda sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'operatività della polizza e sulla posizione della compagnia chiamata in causa.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che le spese del terzo chiamato seguono la causalità e gravano sull'attore soccombente se la chiamata è stata provocata e giustificata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per ritenere inammissibili le censure perché non si confrontavano con un orientamento di legittimità consolidato sul regolamento delle spese del terzo chiamato.

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione in cassazione del documento comprovante la transazione sopravvenuta, perché rilevante ai fini dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione tra il ricorrente e una delle controparti può essere prodotta in cassazione se documenta una possibile carenza di interesse all'impugnazione, poiché incide sulla stessa ammissibilità del ricorso.
  • L'interesse a impugnare deve essere attuale e concreto: se il ricorrente non spiega quale utilità residua potrebbe derivargli dall'accoglimento del ricorso, l'impugnazione è inammissibile.
  • In tema di spese processuali del terzo chiamato, quando la domanda principale è rigettata le spese del terzo sono normalmente poste a carico dell'attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in causa; restano a carico del chiamante solo se la chiamata sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
  • Ai fini della regolazione delle spese verso il terzo chiamato non è necessario un accertamento pieno sulla fondatezza delle eccezioni relative al rapporto di garanzia o all'operatività della polizza, essendo sufficiente verificare se la chiamata in causa fosse prima facie abusiva o meno.
  • Le censure per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. sono inammissibili se non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e con il principio di diritto applicato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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