Sentenza n. 3789/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Consiglio di Classe della IV^ B del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” in data 5.09.24, reso pubblico mediante condivisione nel registro elettronico in data 7.09.24 nella parte in cui non ammetteva alla classe successiva lo studente -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso ivi inclusa la convocazione del Consiglio di classe per la valutazione del rendimento dello studente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto contro la non ammissione alla classe successiva, deliberata dopo il mancato superamento delle prove di recupero in fisica e matematica, materie nelle quali lo studente aveva riportato debiti nello scrutinio di giugno, nonché dopo il riconoscimento di un’insufficienza in inglese. I ricorrenti deducevano che i voti insufficienti erano stati attribuiti in violazione dei criteri predeterminati dall’istituto e che la valutazione dell’inglese non aveva considerato l’andamento complessivo dello studente durante l’anno. Sostenevano inoltre che la prova scritta di recupero di matematica fosse stata valutata con metodologia non corretta e che, in tale materia, avrebbe dovuto essere riconosciuta la sufficienza. Secondo i ricorrenti, senza l’insufficienza in inglese lo studente avrebbe potuto essere promosso già nello scrutinio di giugno. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 36 del 13 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In vista della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, la parte ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione nel merito. Il Collegio ha quindi ritenuto non più sussistente l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, senza esaminare le censure relative alla valutazione scolastica e alla non ammissione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la fissazione della camera di consiglio per verificare se permanga l’interesse alla definizione del ricorso; nel caso concreto, la dichiarazione della parte ricorrente ha evidenziato il venir meno dell’interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure rivolte contro l’atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere verificata mediante la fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., anche quando il ricorso era stato originariamente proposto per l’annullamento di un provvedimento amministrativo.
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