Corte di giustizia, Sentenza C-718/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 2, punto 21 – Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 – Articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 2, punto 20 – Articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8 – Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b) – Nozione di “impresa verticalmente integrata” – Separazione effettiva tra le reti e le attività di produzione e di fornitura di energia elettrica e di gas naturale – Gestore del sistema di trasmissione indipendente – Indipendenza del personale e dei dirigenti di tale gestore – Periodi transitori – Partecipazioni nel capitale dell’impresa verticalmente integrata – Autorità nazionali di regolazione – Indipendenza – Competenze esclusive – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15 – Diritto di lavorare e di esercitare una professione – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni – Principio di democrazia. — Causa C-718/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto tutti e quattro i motivi della Commissione contro la Germania in materia di trasposizione delle direttive sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas. Ha chiarito che la nozione di impresa verticalmente integrata comprende anche attività svolte fuori dall’Unione e che le regole sull’indipendenza del gestore di trasmissione si applicano in modo ampio per evitare conflitti di interesse. Ha inoltre ribadito che le autorità nazionali di regolazione devono conservare competenze esclusive in tema di tariffe e accesso alle reti. La Germania è stata condannata alle spese.
Inadempimento della Germania per non corretta trasposizione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sul mercato interno dell’energia, in particolare su impresa verticalmente integrata, indipendenza del gestore di trasmissione e competenze delle autorità di regolazione.
La questione giuridica
Se la normativa tedesca di trasposizione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE fosse compatibile con: 1) la nozione autonoma di "impresa verticalmente integrata" anche quando le attività rilevanti sono svolte fuori dall’Unione; 2) l’ambito soggettivo dei periodi transitori per l’indipendenza del personale e dei dirigenti del gestore del sistema di trasmissione; 3) il divieto per dipendenti e dirigenti di detenere o mantenere partecipazioni nell’IVI; 4) la riserva di competenze alle autorità nazionali di regolazione in materia di tariffe, accesso alle reti e servizi di bilanciamento.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la nozione di "impresa verticalmente integrata" delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e non può essere limitata alle sole attività svolte nell’Unione; allo stesso modo, i periodi transitori sull’indipendenza del gestore di trasmissione si applicano anche a chi abbia operato nell’IVI in settori diversi da quello energetico, e il divieto di interessi o vantaggi finanziari riguarda anche i dipendenti, che possono essere obbligati a cedere partecipazioni nell’IVI. Inoltre, gli articoli 37 della direttiva elettricità e 41 della direttiva gas riservano alle autorità nazionali di regolazione competenze esclusive su tariffe, accesso alle reti e bilanciamento, che non possono essere attribuite al governo nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 47 TFUE
- Articolo 53 TFUE
- Articolo 62 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 194 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2009/73/CE
- Regolamento (CE) n. 714/2009
- Regolamento (CE) n. 715/2009
- Regolamento (UE) 2017/460
- Regolamento (UE) 2019/944
- Regolamento (CE) n. 139/2004
Inadempimento della Germania in materia di mercato interno dell’energia
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La controversia concerne la corretta trasposizione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale.
Contesto normativo essenziale
Le direttive 2009/72 e 2009/73 perseguono la separazione effettiva tra reti di trasmissione e attività di produzione/fornitura, l’indipendenza del gestore del sistema di trasmissione e l’autonomia delle autorità nazionali di regolazione. La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni degli articoli 2, 9, 19, 35 e 37 della direttiva 2009/72 e degli articoli corrispondenti della direttiva 2009/73; richiama inoltre il quadro dei regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009, nonché il regolamento n. 2017/460 per il gas.
Prima censura: nozione di impresa verticalmente integrata
La Commissione contestava la definizione tedesca di "impresa verticalmente integrata", perché limitata alle attività esercitate nell’Unione. La Corte ha affermato che la nozione di IVI, definita dagli articoli 2, punto 21, della direttiva 2009/72 e 2, punto 20, della direttiva 2009/73, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e non contiene alcuna limitazione territoriale espressa.
La Corte ha ritenuto che una limitazione alle sole attività svolte nell’Unione comprometterebbe l’effetto utile delle norme sulla separazione effettiva, perché consentirebbe di eludere i divieti tramite attività svolte fuori dall’Unione ma in grado di generare conflitti di interesse nella gestione delle reti interne al mercato unico. Ha quindi dichiarato l’inadempimento.
Seconda censura: periodi transitori e indipendenza del personale e dei dirigenti
La Commissione sosteneva che la normativa tedesca applicasse i periodi transitori solo alle parti dell’IVI attive nel settore energetico. La Corte ha interpretato l’articolo 19, paragrafi 3 e 8, delle due direttive nel senso che tali periodi si applicano anche a chi abbia lavorato nell’IVI in settori diversi da quello energetico.
La ragione è che l’obiettivo è garantire una separazione effettiva e un’indipendenza totale del gestore di trasmissione rispetto all’IVI nel suo complesso. La Corte ha anche respinto gli argomenti fondati sull’articolo 45 TFUE e sugli articoli 15 e 52 della Carta, ritenendo le limitazioni giustificate, proporzionate e temporalmente circoscritte. Anche su questo punto ha constatato l’inadempimento.
Terza censura: partecipazioni nel capitale dell’IVI
La Commissione contestava che l’obbligo di cessione delle partecipazioni acquisite prima del 3 marzo 2012 fosse limitato ai soli dirigenti e non anche ai dipendenti. La Corte ha dato rilievo al tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 5, delle direttive, che vieta a dirigenti e dipendenti del gestore di trasmissione di detenere interessi o ricevere vantaggi finanziari da altre parti dell’IVI.
La Corte ha aggiunto che tale interpretazione è coerente con l’obiettivo di evitare conflitti di interesse e non lede in modo sproporzionato il diritto di proprietà tutelato dall’articolo 17 della Carta, perché lascia ai titolari la scelta tra mantenere il titolo o assumere incarichi nel gestore di trasmissione. Ha quindi accolto la censura della Commissione.
Quarta censura: competenze esclusive dell’autorità nazionale di regolazione
La Commissione sosteneva che l’articolo 24 dell’EnWG attribuisse al governo federale competenze che le direttive riservano alle autorità nazionali di regolazione, in particolare su tariffe, condizioni di accesso alle reti e servizi di bilanciamento. La Corte ha ritenuto che gli articoli 37 della direttiva 2009/72 e 41 della direttiva 2009/73 conferiscano alle autorità nazionali di regolazione competenze riservate direttamente e in via esclusiva, da esercitare in modo autonomo e indipendente da organi politici.
La Corte ha affermato che il quadro normativo dell’Unione contiene criteri sufficientemente precisi per delimitare tali competenze e che gli Stati membri non possono, invocando l’autonomia procedurale o il principio di democrazia, sottrarre tali poteri alle autorità indipendenti per attribuirli al governo o al legislatore nazionale. Ha quindi accolto anche questa censura.
Decisione finale
La Corte ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sotto tutti i profili contestati dalla Commissione. La Germania è stata condannata alle spese, mentre il Regno di Svezia si fa carico delle proprie.
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