Cassazione Penale, Ordinanza n. 06219/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, a seguito di sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Piacenza che applicava la pena concordata per tentata rapina aggravata, lesioni personali e porto abusivo di coltello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1. Sosteneva che la condotta non integrasse una tentata rapina, ma dovesse essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., poiché la richiesta di denaro rivolta alla persona offesa sarebbe stata collegata a un rapporto negoziale lecito pregresso, con conseguente improcedibilità per intervenuta remissione di querela (avvenuta il 22 maggio 2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'erroneità sia immediatamente e palesemente desumibile dal capo di imputazione e dagli atti essenziali del giudizio, senza necessità di svolgere valutazioni fattuali o probatorie. Poiché il capo di imputazione non richiamava alcun debito pregresso tra imputato e vittima, la prospettata riqualificazione in art. 393 c.p. è stata giudicata manifestamente infondata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
ex art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica è ammesso solo se l'errore risulta immediatamente e palesemente dal capo di imputazione.
art. 393 cod. pen.
Evocato dalla difesa come fattispecie alternativa a quella di tentata rapina; la Corte esclude che gli atti rendano immediatamente configurabile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore emerga in modo immediato e inequivoco dal capo di imputazione e dalla motivazione essenziale, senza necessità di accertamenti in fatto o valutazioni probatorie.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento in una contestazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale sottesa alla qualificazione giuridica adottata.
- La riqualificazione di una condotta da rapina o tentata rapina in esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che dal capo di imputazione risultino, con immediatezza, gli elementi del preteso credito o rapporto giuridico sottostante; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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