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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15685/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un'operazione complessa relativa a un capannone industriale: una società proprietaria del bene lo ha venduto a una società di leasing, la quale lo ha concesso in locazione finanziaria a una diversa società riconducibile all'assetto familiare dei ricorrenti; contestualmente i ricorrenti hanno rilasciato fideiussione a garanzia dei canoni. All'inadempimento della utilizzatrice, la società di leasing ha ottenuto decreto ingiuntivo per euro 112.058,23 nei confronti della società utilizzatrice e dei fideiussori. In opposizione e poi in cassazione i garanti hanno sostenuto che l'intera operazione integrasse un lease and sale back con funzione di garanzia, in violazione del divieto di patto commissorio ex artt. 2744 e 1344 c.c., deducendo inoltre motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, con violazione dell'art. 2697 c.c. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione, i garanti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. assumendo un errore revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nei gradi di merito fosse stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, mentre la CTU era stata solo richiesta ma non disposta né eseguita. La resistente ha eccepito l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, chiedendo anche il risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore percettivo potesse, al più, colpire solo una delle due rationes decidendi poste a base dell'ordinanza revocanda, ma non l'altra, autonoma e sufficiente: la prima ragione era infatti che il motivo originario di cassazione mirava in realtà a un riesame del merito e degli accertamenti di fatto, non consentito in sede di legittimità. Applicando il principio per cui, in presenza di rationes autonome e distinte, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse, la Corte ha respinto la revocazione. Ha inoltre negato la condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di allegazione specifica del danno da temerarietà, e ha posto a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze della Cassazione nei limiti dell'errore revocatorio dedotto, ma l'errore deve incidere sulla ratio decisiva effettivamente posta a base della decisione impugnata.

  • art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo; se colpisce solo una delle più rationes autonome, il ricorso resta inammissibile.

  • art. 2744 c.c.

    richiama il divieto di patto commissorio, la cui applicazione richiede che l'operazione abbia effettiva funzione di garanzia e non di finanziamento.

  • art. 1344 c.c.

    è evocato per sostenere la nullità del collegamento negoziale simulante una garanzia commissoria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come regola sull'onere della prova dei presupposti del patto commissorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    invocato per la denuncia di motivazione apparente, esclusa dalla Corte perché la motivazione consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge nel ricorso originario, ma la Corte ha osservato che le censure tendevano a rivalutare il fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma ritenuto inammissibile perché diretto alla valutazione di prove e di fatti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale accelerato seguito dalla Corte per la trattazione del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata richiede l'allegazione di elementi di fatto idonei a identificare concretamente il danno da lite temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. l'errore revocatorio è rilevante solo se incide sulla ratio decisiva della decisione impugnata; quando la pronuncia è sorretta da più rationes autonome e una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • La censura revocatoria non può essere utilizzata per aggirare il divieto di riesame del merito: se l'ordinanza di cassazione ha ritenuto che il motivo originario mirasse a una diversa lettura dei fatti e delle prove, tale autonoma ragione assorbe l'impugnazione.
  • La deduzione di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un'allegazione specifica del pregiudizio subito, non essendo sufficiente l'affermazione astratta di temerarietà della controparte.
  • Nel valutare la dedotta violazione del divieto di patto commissorio in operazioni di sale and lease back, occorre verificare se l'assetto negoziale presenti, in concreto, funzione di garanzia e non di finanziamento; tuttavia, tale verifica non può essere sollecitata in cassazione come rivalutazione del fatto se la sentenza di merito è già congruamente motivata.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se tale percorso è invece desumibile dalla sentenza, la censura ex art. 132 c.p.c. non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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