Sentenza del 07/07/2020 n. 478 - Comm. Trib. Prov. Torino
La nullità dell'avviso di accertamento, notificato al contribuente defunto al suo ultimo domicilio e non agli eredi collettivamente e impersonalmente, travolge gli atti successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: il giudice ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per difetto di indirizzamento agli eredi collettivamente e impersonalmente e, conseguentemente, ha travolto/annullato gli atti successivi derivati da quella notifica, in particolare l'ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica. In sintesi la notifica originaria è stata ritenuta invalida e gli atti successivi privi di efficacia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si impugna la notifica dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica che è stata notificata al contribuente ormai deceduto al suo ultimo domicilio senza essere indirizzata "agli eredi collettivamente e impersonalmente" come previsto dalla normativa. La questione centrale è la validità della notifica iniziale: secondo l'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 la notifica al dante causa può essere effettuata al suo ultimo domicilio indirizzando l'atto agli eredi collettivamente e impersonalmente, purché gli eredi non abbiano comunicato all'Ufficio le loro generalità e domicilio fiscale almeno 30 giorni prima. La mancata osservanza di tale forma rende la notifica nulla e mette in discussione tutti gli atti successivi (in particolare l'ingiunzione di pagamento).
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'atto impositivo al dante causa può essere notificato nel suo ultimo domicilio indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente, purché questi almeno 30 giorni prima non abbiano comunicato all'Ufficio Imposte del de cuius le proprie generalità e domicilio fiscale.
La norma consente la notifica al defunto solo se la stessa è espressamente indirizzata agli eredi in forma collettiva e impersonale; se la forma prescritta non è rispettata la notifica è nulla. La possibilità di notificare al dante causa è subordinata al fatto che gli eredi non abbiano già comunicato all'Ufficio le loro generalità/domicilio fiscale nei termini indicati.
Massime di principio
- La notifica di un atto impositivo indirizzata al contribuente deceduto è valida solo se rivolta esplicitamente "agli eredi collettivamente e impersonalmente"; in mancanza, l'atto è nullo.
- La nullità della notifica iniziale travolge gli atti successivi che ne siano derivati (ad es. ingiunzione di pagamento), poiché questi dipendono da un atto inesistente/annullabile.
- Prima di emanare ingiunzioni o altri provvedimenti esecutivi l'Amministrazione deve verificare la regolarità formale della notifica originaria e l'esatta individuazione del destinatario (eredi vs de cuius).
- Gli eredi che non hanno comunicato le proprie generalità e il domicilio fiscale all'Ufficio nei termini previsti possono essere informati collettivamente; se invece hanno già comunicato i dati l'Amministrazione deve notificare direttamente ai singoli eredi.
- In caso di notifica irregolare gli eredi (o altri interessati) possono impugnare chiedendo l'annullamento dell'atto e delle misure successive; è consigliabile agire tempestivamente per evitare decorrenze di termini processuali.
- Occorre distinguere tra irregolarità formale sanabile e nullità: l'indirizzamento errato al de cuius invece che agli eredi è qualificabile come nullità quando la norma prescrive espressamente la forma collettiva e impersonale.
- Prove documentali (buste, attestazioni di consegna, comunicazioni pregresse degli eredi all'Ufficio) sono decisive per stabilire se la condizione prevista dall'art. 65 (comunicazione delle generalità/domicilio da parte degli eredi) sussisteva o meno e quindi la validità della notifica.
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