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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 478 - Comm. Trib. Prov. Torino

La nullità dell'avviso di accertamento, notificato al contribuente defunto al suo ultimo domicilio e non agli eredi collettivamente e impersonalmente, travolge gli atti successivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: il giudice ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per difetto di indirizzamento agli eredi collettivamente e impersonalmente e, conseguentemente, ha travolto/annullato gli atti successivi derivati da quella notifica, in particolare l'ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica. In sintesi la notifica originaria è stata ritenuta invalida e gli atti successivi privi di efficacia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si impugna la notifica dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica che è stata notificata al contribuente ormai deceduto al suo ultimo domicilio senza essere indirizzata "agli eredi collettivamente e impersonalmente" come previsto dalla normativa. La questione centrale è la validità della notifica iniziale: secondo l'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 la notifica al dante causa può essere effettuata al suo ultimo domicilio indirizzando l'atto agli eredi collettivamente e impersonalmente, purché gli eredi non abbiano comunicato all'Ufficio le loro generalità e domicilio fiscale almeno 30 giorni prima. La mancata osservanza di tale forma rende la notifica nulla e mette in discussione tutti gli atti successivi (in particolare l'ingiunzione di pagamento).

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    L'atto impositivo al dante causa può essere notificato nel suo ultimo domicilio indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente, purché questi almeno 30 giorni prima non abbiano comunicato all'Ufficio Imposte del de cuius le proprie generalità e domicilio fiscale.

    La norma consente la notifica al defunto solo se la stessa è espressamente indirizzata agli eredi in forma collettiva e impersonale; se la forma prescritta non è rispettata la notifica è nulla. La possibilità di notificare al dante causa è subordinata al fatto che gli eredi non abbiano già comunicato all'Ufficio le loro generalità/domicilio fiscale nei termini indicati.

Massime di principio

  • La notifica di un atto impositivo indirizzata al contribuente deceduto è valida solo se rivolta esplicitamente "agli eredi collettivamente e impersonalmente"; in mancanza, l'atto è nullo.
  • La nullità della notifica iniziale travolge gli atti successivi che ne siano derivati (ad es. ingiunzione di pagamento), poiché questi dipendono da un atto inesistente/annullabile.
  • Prima di emanare ingiunzioni o altri provvedimenti esecutivi l'Amministrazione deve verificare la regolarità formale della notifica originaria e l'esatta individuazione del destinatario (eredi vs de cuius).
  • Gli eredi che non hanno comunicato le proprie generalità e il domicilio fiscale all'Ufficio nei termini previsti possono essere informati collettivamente; se invece hanno già comunicato i dati l'Amministrazione deve notificare direttamente ai singoli eredi.
  • In caso di notifica irregolare gli eredi (o altri interessati) possono impugnare chiedendo l'annullamento dell'atto e delle misure successive; è consigliabile agire tempestivamente per evitare decorrenze di termini processuali.
  • Occorre distinguere tra irregolarità formale sanabile e nullità: l'indirizzamento errato al de cuius invece che agli eredi è qualificabile come nullità quando la norma prescrive espressamente la forma collettiva e impersonale.
  • Prove documentali (buste, attestazioni di consegna, comunicazioni pregresse degli eredi all'Ufficio) sono decisive per stabilire se la condizione prevista dall'art. 65 (comunicazione delle generalità/domicilio da parte degli eredi) sussisteva o meno e quindi la validità della notifica.

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