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Sentenza

Sentenza del 10/11/2016 n. 8503 - Comm. Trib. Prov. Milano

ICI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - Enti ecclesiastici - Utilizzo diretto dell'immobile - Destinazione - Natura non commerciale dell'attività - Requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta infondata, poiché risultavano integrati entrambi i requisiti per l'esenzione: l'ente aveva natura non commerciale e l'immobile era utilizzato direttamente per un'attività scolastica svolta senza finalità lucrativa. L'attività educativa è stata considerata connessa all'oggetto istituzionale della Congregazione e le modalità concrete di esercizio hanno escluso la natura commerciale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203/2005 agli immobili degli enti ecclesiastici. L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo diretto dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali. In particolare, si doveva stabilire se l'attività scolastica svolta dalla Congregazione avesse natura commerciale. La scuola, avente finalità educative anche cristiane, era connessa allo scopo istituzionale dell'ente; inoltre, operava in condizioni di parità con la scuola statale, senza discriminazioni nell'ammissione degli alunni e applicando rette non superiori ai minimi ministeriali, tali da non consentire il conseguimento di utili.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203/2005

    La disposizione subordinava l'esenzione ICI alla contemporanea presenza di un requisito soggettivo, ossia la natura non commerciale dell'ente, e di un requisito oggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali.

  • Art. 91-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

    La norma ha abrogato il comma 2-bis dell'art. 7 del d.l. n. 203/2005, con efficacia dal 25 marzo 2012.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale legata all'utilizzo non commerciale di un immobile occorre verificare separatamente sia la natura non commerciale dell'ente sia le concrete modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile.
  • La natura ecclesiastica o non lucrativa dell'ente, da sola, non è sufficiente: l'immobile deve essere utilizzato direttamente per un'attività coerente con gli scopi istituzionali e priva di modalità commerciali.
  • Nel caso delle scuole, sono elementi indicativi della natura non commerciale la parità con il sistema statale, l'assenza di discriminazioni nell'accesso, rette contenute entro parametri ministeriali e l'assenza di un utile.
  • La qualificazione dell'attività dipende dalle modalità concrete di esercizio e non soltanto dalla sua denominazione o dalla forma giuridica dell'ente.
  • Poiché la disposizione richiamata è stata abrogata dal 25 marzo 2012, per periodi successivi occorre fare riferimento alla disciplina vigente e ai relativi requisiti, senza applicare automaticamente il regime precedente.

Testo integrale

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