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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26857/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la domanda di unificazione, sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., di tre condanne irrevocabili: una per lesioni e minaccia commesse nel 2021, una per evasione commessa nel 2019 e una per un reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Con tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati nelle diverse sentenze. Ha inoltre chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p. nella parte in cui non considera l'alcoldipendenza tra gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione, al pari della tossicodipendenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione nel merito degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva compiuto un'analisi logica e congrua dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha richiamato precedenti di legittimità che escludono l'equiparazione dell'alcoldipendenza alla tossicodipendenza ai fini della continuazione, osservando inoltre che nel caso concreto la dedotta dipendenza da alcol non risultava provata documentalmente. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base normativa del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso invocato dalla difesa.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ribadisce che il suo ambito non consente di equiparare l'alcoldipendenza alla tossicodipendenza ai fini dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura motivazionale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.

    Indicate come norme violate a fondamento della censura per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'annotazione con omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26

    Indicato come norma incriminatrice relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze cumulate in executivis.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. presuppone una verifica puntuale dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive; se il giudice dell'esecuzione offre una motivazione logica, congrua ed esaustiva, la censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano sostanzialmente a rimettere in discussione apprezzamenti fattuali già compiuti dal giudice dell'esecuzione.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, lo stato di alcoldipendenza non è equiparabile alla tossicodipendenza, poiché la disciplina di favore per quest'ultima si fonda sulla ricorrente necessità di procurarsi sostanze psicotrope, esigenza che secondo l'esperienza comune non ricorre con la medesima intensità nella dipendenza da alcol.
  • La deduzione di una condizione di dipendenza quale presupposto del medesimo disegno criminoso deve essere sorretta da adeguata prova documentale; in mancanza, la questione non può fondare il riconoscimento della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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