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Sentenza

Sentenza n. 1373/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’esecuzione della Sentenza n. 100/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 612/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Novara; a seguito di notifica eseguita in data 11/04/2025 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 100/2025 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza, notificata al Ministero soccombente l'11 aprile 2025, aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali, riferito agli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante fosse decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti sostanziali sia quelli processuali. Ha verificato che il titolo azionato era una copia conforme della sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata al Ministero, e che alla data di proposizione del ricorso era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. In assenza di contestazione sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante accredito sulla carta elettronica della ricorrente delle somme liquidate, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente produca un titolo giudiziale passato in giudicato, in copia conforme, regolarmente notificato all'amministrazione soccombente, e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione omette di eseguire un giudicato avente ad oggetto il pagamento o l'accredito di somme e l'inadempimento non è contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine definito, individuando puntualmente l'attività amministrativa dovuta e includendo gli interessi legali riconosciuti dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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