Sentenza n. 198/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 26.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti del 26 agosto 2025, finalizzata a conoscere lo stato del procedimento avviato su istanza del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentata il 26 agosto 2025, avente a oggetto la conoscenza dello stato del procedimento amministrativo da lui avviato. Nel corso del giudizio è emerso che l'istanza era stata trasmessa alla Questura di Caserta, con conseguente soddisfacimento della pretesa ostensiva. Lo stesso ricorrente ha riconosciuto espressamente il venir meno della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse ostensivo del ricorrente attraverso l'acquisizione dei dati e delle informazioni richieste presso l'amministrazione. Il giudice ha ravvisato la condizione per una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la soddisfazione dell'interesse conoscitivo è intervenuta nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e della relativa scansione temporale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma consente una pronuncia di merito che dichiari la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, la trasmissione dell'istanza all'ufficio competente e il conseguente soddisfacimento integrale dell'interesse conoscitivo del richiedente determinano la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sia stato integralmente conseguito il bene della vita perseguito mediante l'azione ostensiva, sicché non residui un interesse concreto alla decisione sull'illegittimità del silenzio.
- Il riconoscimento espresso del soddisfacimento della pretesa da parte del ricorrente conferma il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di accesso.
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