Cassazione Penale, Sentenza n. 37149/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di applicazione della fungibilita ex art. 657 c.p.p., per mancato computo di periodi di presofferto e di detenzione 'sine titulo' (in particolare 11 mesi e 25 giorni dal 22/03/2007 al 17/03/2008; 1 anno e 5 mesi dal 19/05/2008 al 27/07/2011; 2 anni e 6 mesi dal 15/01/2008 al 27/10/2010 per reato poi estinto per prescrizione). Il ricorrente deduce che tali periodi non sono stati detratti dalla pena da eseguire in violazione degli artt. richiamati e che non si e' verificato se la detenzione sine titulo fosse avvenuta in data successiva alla commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la Corte di appello aveva espressamente dichiarato che i periodi di detenzione indicati come sine titulo erano stati gia' integralmente computati ai fini della determinazione della pena residua da espiare. Inoltre la Corte di appello ha motivato che alcuni periodi erano stati eseguiti in via contemporanea per piu' titoli e quindi non potevano essere ricalcolati per non imputare piu' volte lo stesso periodo a titoli definitivi diversi. La Corte di Cassazione ha concluso che la difesa non aveva prodotto deduzioni specifiche capaci di intaccare tale quadro, per cui il rigetto resta legittimo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
La norma sulla fungibilita dispone che le pene o misure detentive subite in eccesso devono essere detratte dalla pena da espiare solo se la detenzione o la pena espiata e' stata subita dopo la commissione del reato per il quale e' dovuta la pena da eseguire. Occorre quindi verificare temporalmente la successione tra commissione del reato e stato detentivo.
art. 657, comma 4 cod. proc. pen.
Precisazione richiamata dal ricorso: il computo e' ammesso soltanto per la custodia cautelare subita o pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
art. 297 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte d'appello nell'argomentazione sul diverso titolo di detenzione; la norma disciplina l'efficacia e il trattamento degli stati detentivi ma non sostituisce la regolazione specifica della fungibilita.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (falsa applicazione di norme e vizio di motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti della motivazione nella esposizione dei motivi ai fini del gravame in Cassazione.
artt. 623 comma 1 lett. a), 627 comma 3 e 628 cod. proc. pen.
Norme menzionate dal ricorrente come richiamo alle modalita' di calcolo e verifica delle pene e dei periodi detentivi; la Corte ha valutato le deduzioni ma ha ritenuto il quadro fattuale e motivazionale sufficiente a giustificare il rigetto.
Massime di principio
- La fungibilita ex art. 657 c.p.p. richiede la verifica temporale: vanno dedotti dal cumulo solo i periodi di detenzione o pena effettivamente subiti dopo la commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire.
- Non e' consentito ricalcolare o imputare piu' volte lo stesso periodo di detenzione a titoli definitivi diversi: i periodi eseguiti contemporaneamente per piu' titoli non possono essere nuovamente computati per ottenere duplice conteggio.
- Nelle domande di computo o deduzione e' essenziale indicare in modo preciso le date di commissione del reato rilevanti e i periodi di detenzione cui si chiede il riconoscimento, per permettere la verifica temporale richiesta dalla norma.
- La detenzione subita per reati poi estinti per prescrizione puo' essere dedotta solo se temporalmente successiva alla commissione del reato per cui si esegue la pena; l'estinzione per prescrizione non automatizza il computo se manca la verifica temporale.
- Se il giudice dell'esecuzione indica chiaramente che determinati periodi sono gia' stati computati nella determinazione della pena residua, la parte che contesta tale valutazione deve fornire deduzioni specifiche e prove per ribaltare la ricostruzione, altrimenti la censura e' destinata a essere respinta.
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