Cassazione Civile, Ordinanza n. 28087/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di alcuni lavoratori a una selezione pubblica bandita per la copertura a tempo determinato di posti di commesso presso un'azienda sanitaria provinciale. In primo grado era stata accolta la domanda principale volta all'assunzione a tempo determinato alle condizioni dell'avviso di selezione, mentre era stata rigettata la domanda subordinata di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e quella risarcitoria. Dopo una precedente cassazione per difetto di interesse all'appello, la Corte d'appello in rinvio ha respinto l'impugnazione ritenendo che la selezione riguardasse solo rapporti a termine e che non sussistesse alcun diritto soggettivo alla stabilizzazione, la quale sarebbe comunque rimessa alla discrezionalità dell'ente e subordinata ai presupposti di legge. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione di varie norme sulla stabilizzazione del personale e sul reclutamento, sostenendo che l'azienda avesse l'obbligo di programmare il fabbisogno e stabilizzare i soggetti in possesso dei requisiti; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione della normativa richiamata, deducendo che l'azienda non avesse provato il superamento dei vincoli di bilancio e l'assenza dei presupposti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'onere di provare il mancato rispetto del tetto di spesa gravasse sull'ASL; 4) violazione di norme in tema di danno e risarcimento, sostenendo che andasse riconosciuto almeno il danno da perdita di chance per il ritardo di sette anni nell'assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, richiamando il proprio orientamento secondo cui la normativa sulla stabilizzazione del personale non attribuisce ai lavoratori un diritto soggettivo alla stabilizzazione, ma solo una facoltà discrezionale dell'amministrazione da esercitare nei limiti e alle condizioni previste dal legislatore. In assenza di una determinazione dell'ente di avviare la procedura di stabilizzazione, non sussiste una posizione giuridica tutelabile che consenta di pretendere l'assunzione a tempo indeterminato; tale insussistenza assorbe anche le questioni sull'onere della prova e sul risarcimento del danno, incluso quello da perdita di chance. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la notificazione della proposta del relatore alle parti
art. 3, comma 94, L. 244/2007
richiamato come norma sulla stabilizzazione del personale, interpretata come fonte di una mera facoltà discrezionale dell'amministrazione e non di un diritto soggettivo alla stabilizzazione
art. 1, commi 519 e 558, L. 296/2006
richiamati come disposizioni che subordinano la stabilizzazione a specifiche condizioni e ai limiti di legge e di spesa
art. 1, commi 93 e 98, L. 311/2004
richiamati dai ricorrenti nel primo motivo in tema di reclutamento e stabilizzazione del personale
D.C.M. 15 febbraio 2006
richiamato dai ricorrenti come atto attuativo delle norme sul reclutamento/stabilizzazione
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, comma 1
richiamata dai ricorrenti in relazione all'avviamento al lavoro e alla pretesa natura di diritto soggettivo all'assunzione
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, capo 3
richiamato dai ricorrenti in materia di procedure di accesso al pubblico impiego
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro per la denuncia di violazione di legge
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere della prova sul mancato rispetto dei limiti di spesa
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione della prova e l'accertamento del fatto
artt. 1226, 1223, 2056 e 2043 c.c.
richiamati per la domanda risarcitoria, inclusa la perdita di chance
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato nel rinvio finale al contributo unificato
Cass. n. 23019/2018
richiamata come precedente sulla stabilizzazione nel pubblico impiego e sui limiti di spesa
Cass. n. 24776/2020
richiamata per affermare che non sussiste alcun diritto alla stabilizzazione neppure per i lavoratori assunti a termine a seguito di concorso
Cass. S.U. n. 19166/2017
richiamata per confermare che la disciplina prevede solo una facoltà discrezionale dell'amministrazione di procedere alla stabilizzazione
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata in tema di contributo unificato e relativi presupposti processuali
Massime di principio
- La normativa sulla stabilizzazione del personale a termine nelle amministrazioni pubbliche non attribuisce, di regola, un diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato, ma soltanto una facoltà discrezionale dell'amministrazione, esercitabile nei limiti e alle condizioni fissati dal legislatore.
- La mera maturazione dei requisiti di anzianità o di durata del rapporto non basta, da sola, a fondare una pretesa alla stabilizzazione in assenza dell'avvio e della conclusione della procedura da parte dell'ente competente.
- Se manca una determinazione dell'amministrazione di avviare la procedura di stabilizzazione, difetta una posizione giuridica tutelabile idonea a sorreggere una domanda di assunzione a tempo indeterminato.
- L'insussistenza del diritto alla stabilizzazione assorbe le ulteriori censure relative all'onere della prova sui vincoli di bilancio e alla domanda risarcitoria, inclusa quella fondata su perdita di chance.
- Nel contenzioso sulla stabilizzazione del personale pubblico, i precedenti di legittimità valorizzano la necessità di una programmazione del fabbisogno e il rispetto dei vincoli di spesa come condizioni che precedono e limitano l'eventuale esercizio del potere amministrativo.
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