Sentenza n. 187/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza n. 550/2024, pubblicata in data 23 ottobre 2024 dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 896/2024, notificata in data 21 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000,00; - della sentenza n. 294/2025, pubblicata in data 8 maggio 2025 dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 324/2025, notificata in data 21 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 500,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che riconoscevano il diritto all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, entrambe notificate al Ministero e passate in giudicato. Le pronunce avevano riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero all'accredito di 1.000 euro e 500 euro sulla Carta Elettronica del Docente, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo il pagamento delle somme e l'esecuzione integrale dei titoli giudiziali. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione delle sentenze e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo procedibile perché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione delle sentenze all'Amministrazione, e fondato perché i giudicati non risultavano eseguiti. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle due sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale le sentenze del Tribunale del lavoro avevano riconosciuto alla docente il diritto al beneficio della Carta Elettronica del Docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per l'ottemperanza di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi 120 giorni, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, in assenza di contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale alla pronuncia, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, senza deduzione di ragioni contrarie alla pretesa esecutiva, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento del giudicato risulti documentato.
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