Sentenza n. 3640/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche ex art. 56 c.p.a. quanto al ricorso introduttivo: “a) del Decreto Dirigenziale n. 120 del 24 marzo 2023 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco e Dispositivi a firma del Dirigente dottor Ugo Trama, con oggetto “Comune di Casagiove (CE) – Sede farmaceutica n 1 – Società “Marino Farmacia della dott.ssa Teresa Marino & C. s.a.s. – Trasferimento locali – Autorizzazione”; b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi pareri, accertamenti, sopralluoghi, verbali e quant’altro non a conoscenza dell’interessata, con riserva di motivi aggiunti, e, in particolare, per quanto occorra, della nota del Sindaco di Casagiove prot. n. 00284499/2022 del 6 dicembre 2022, solo menzionata nel Decreto Dirigenziale n. 120/2023, non in possesso dei ricorrenti, e della nota del Comune di Casagiove prot. n. 0007356/2023 del 23 marzo 2023; c) nonché ai fini della conseguente condanna del Comune di Casagiove e della Regione Campania al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati ai ricorrenti in virtù del danno emergente, del mancato guadagno del danno all’immagine, all’avviamento, al corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.” quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 gennaio 2024 “1) dell’atto/nota della Città di Casagiove – Corpo di Polizia Municipale prot. n. 0026510/2023 del 22 novembre 2023 a firma del Comandante della Polizia Municipale Nicola Altiero e del tabulato ad esso allegato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese eventuali indagini istruttorie e sopralluoghi, se e in quanto compiuti, e eventuali atti dell’U.T.C. incidenti sull’atto impugnato con motivi aggiunti e, ove e per quanto occorra, delle targhe recanti i numeri civici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, lo stemma del Comune di Casagiove e l’indicazione “strada provinciale per San Leucio” nonché delle targhe recanti i numeri civici 41, 43, lo stemma del Comune di Casagiove e l’indicazione “viale della Libertà”.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione regionale al trasferimento della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Casagiove nei locali ubicati in via Lorenzetti, nonché nota della Polizia Municipale relativa alla numerazione civica e alla toponomastica del Condominio Eleven Park
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale che autorizzava il trasferimento della sede farmaceutica n. 1 di Casagiove della farmacia controinteressata nei locali siti al foglio 4, particella 1103, sostenendo che tali locali fossero ubicati in via Lorenzetti, nel territorio del Comune di Caserta, e non nella strada provinciale per San Leucio del Comune di Casagiove. Sono stati dedotti violazione dei principi in materia di trasferimento delle sedi farmaceutiche, dell’art. 1, comma 4, della legge n. 475/1968 e dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 1275/1971, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’asserita disapplicazione della pianta organica farmaceutica comunale, l’omessa indicazione del numero civico nell’istanza di trasferimento e una presunta modifica surrettizia delle piante organiche dei Comuni di Casagiove e Caserta, deducendo anche incompetenza. Infine hanno sostenuto che i locali non fossero urbanisticamente idonei e che mancassero i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota della Polizia Municipale di Casagiove del 22 novembre 2023, relativa alla trasmissione del tabulato di assegnazione della numerazione civica al Condominio Eleven Park e all’avvio di attività per la rettifica di alcuni accessi. Sono stati dedotti incompetenza del Comandante della Polizia Municipale in materia di toponomastica, carenza di potere del Comune di Casagiove su una strada ritenuta appartenente al Comune di Caserta, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della disciplina sulla toponomastica e sui confini comunali, disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost., illegittima modifica delle piante organiche farmaceutiche e illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittimo il decreto regionale di autorizzazione al trasferimento. La questione decisiva riguardava l’appartenenza territoriale e la denominazione della strada ove erano ubicati i locali. Il Collegio ha attribuito rilievo determinante alle precedenti sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato che avevano definitivamente accertato, sulla base delle mappe catastali d’impianto e delle risultanze urbanistiche, che via Lorenzetti, la strada comunale di circonvallazione e l’ex strada provinciale per San Leucio erano diverse denominazioni del medesimo tronco stradale ricadente, per la parte rilevante, nel Comune di Casagiove. Ne conseguiva che il trasferimento era avvenuto all’interno della sede farmaceutica di titolarità della controinteressata e non implicava lo spostamento in altro Comune. Il motivo relativo al difetto di istruttoria regionale è stato respinto perché la Regione aveva deciso sulla base dell’istanza, delle successive integrazioni e della documentazione trasmessa dal Comune competente. Sono state respinte anche le censure sulla pianta organica: l’apparente contraddizione tra le tabelle della delibera comunale del 2011 è stata risolta ritenendo erronea la prima tabella, poiché le precedenti delimitazioni, incluso il decreto del 2003, assegnavano la strada alla sede farmaceutica n. 1. L’omessa indicazione iniziale del numero civico non è stata ritenuta ostativa, perché l’istanza, integrata successivamente, consentiva di individuare con certezza i locali. È stato respinto anche il motivo concernente la destinazione urbanistica, poiché risultavano rilasciati permesso di costruire, agibilità e certificato di destinazione urbanistica, non impugnati nel giudizio. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, poiché la nota della Polizia Municipale era un atto meramente endoprocedimentale: si limitava a trasmettere agli uffici il tabulato della numerazione civica e a comunicare l’avvio di attività procedimentali, senza produrre autonoma lesività. In ogni caso, il TAR ha rilevato l’infondatezza sostanziale delle censure anche in ragione dell’accertata appartenenza della strada al Comune di Casagiove. Le spese sono state integralmente compensate, con contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, l. 475/1968
La disposizione è stata richiamata quale disciplina dei trasferimenti delle sedi farmaceutiche; il TAR ha ritenuto rispettati i relativi presupposti, poiché il trasferimento avveniva nel territorio e nella zona di competenza della sede farmaceutica n. 1.
art. 2, comma 1, l. 475/1968
La norma è stata richiamata in relazione alla competenza sulla delimitazione delle sedi farmaceutiche; il TAR ha escluso che l’autorizzazione regionale avesse modificato surrettiziamente le piante organiche comunali.
art. 13, comma 2, d.P.R. 1275/1971
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore parametro della disciplina del trasferimento della farmacia; il provvedimento è stato ritenuto conforme alla disciplina applicabile.
art. 950, comma 3, c.c.
Il principio generale relativo alla determinazione dei confini mediante le mappe catastali è stato valorizzato nelle precedenti decisioni richiamate dal TAR per individuare l’appartenenza territoriale della strada.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato nell’epigrafe quale base della richiesta cautelare monocratica, senza che la sentenza definitoria svolgesse una specifica ulteriore applicazione della norma.
Massime di principio
- Quando l’autorizzazione al trasferimento di una sede farmaceutica dipende dall’appartenenza territoriale dei locali, l’amministrazione può fondare la decisione sulle risultanze catastali, urbanistiche e sulla documentazione dell’ente comunale competente; un accertamento giurisdizionale definitivo sui confini e sulla corrispondenza tra diverse denominazioni stradali costituisce presupposto decisivo per escludere il vizio di istruttoria.
- Il trasferimento di una farmacia non comporta modifica della pianta organica quando i locali di destinazione risultano collocati nella medesima sede farmaceutica di titolarità; la verifica della zona di competenza può essere effettuata coordinando le diverse tabelle della pianta organica e valorizzando le precedenti delimitazioni coerenti.
- L’omessa indicazione del numero civico nell’istanza di trasferimento non determina di per sé l’illegittimità dell’autorizzazione quando l’istanza, anche mediante successive integrazioni, consenta di individuare con certezza i locali interessati.
- Una nota interna con cui un ufficio trasmette ad altri uffici documentazione per l’adozione dei successivi provvedimenti e comunica l’avvio di attività procedimentali è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è autonomamente impugnabile.
- La presenza di un permesso di costruire, di un certificato di agibilità e di un certificato di destinazione urbanistica non impugnati impedisce di rimettere in discussione, nel giudizio contro l’autorizzazione al trasferimento di una farmacia, la conformità urbanistica dei locali sulla base di contestazioni riferite alla precedente destinazione dell’area.
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