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Sentenza

Sentenza n. 2710/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale dal d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione, ritualmente evocata ma non costituita, non ha adottato alcun provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge. Il silenzio è stato dedotto come contrario agli obblighi specifici gravanti sull’Amministrazione in materia di accoglienza, al dovere generale di conclusione del procedimento e ai principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del richiedente protezione internazionale. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, imponendogli di provvedere nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto, ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina gli obblighi dell’Amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento concorre a fondare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro dieci giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a esaminarla e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. 241/1990; l’inerzia è illegittima.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accoglienza comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che il giudice amministrativo possa sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione sostanziale dell’istanza.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell’organo amministrativo competente o in un funzionario da esso formalmente delegato, per l’adozione del provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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