Sentenza n. 2710/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale dal d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione, ritualmente evocata ma non costituita, non ha adottato alcun provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge. Il silenzio è stato dedotto come contrario agli obblighi specifici gravanti sull’Amministrazione in materia di accoglienza, al dovere generale di conclusione del procedimento e ai principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del richiedente protezione internazionale. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, imponendogli di provvedere nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell’Amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all’Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento concorre a fondare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l’accoglimento inaudita altera parte della domanda cautelare, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro dieci giorni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a esaminarla e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. 241/1990; l’inerzia è illegittima.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accoglienza comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che il giudice amministrativo possa sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione sostanziale dell’istanza.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell’organo amministrativo competente o in un funzionario da esso formalmente delegato, per l’adozione del provvedimento espresso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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