Sentenza n. 6189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 110 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, adottato all'esito della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di PAUR deducendo censure procedimentali e sostanziali. Ha contestato, in particolare, che l'area fosse non idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che i tratturi posti in prossimità dell'impianto e del cavidotto fossero ormai trasformati in strade pubbliche e avessero perso la natura di beni culturali. Ha inoltre invocato il parere favorevole del Comitato VIA, la natura agrifotovoltaica dell'intervento e l'assenza di un automatismo interdittivo derivante dai profili paesaggistici. Secondo l'appellante, l'amministrazione avrebbe attribuito carattere vincolante ai pareri paesaggistici senza effettuare il necessario giudizio di prevalenza tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ha contestato anche la valutazione relativa alla superficie agricola residua, ritenuta inferiore alla soglia indicata nelle linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo lo svolgimento della conferenza di servizi e ravvisando la non idoneità dell'area per la vicinanza ai tratturi, nonché l'insufficienza della superficie coltivabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti esposti in motivazione e ha annullato il diniego di PAUR. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'insufficienza della motivazione dell'atto, osservando che il provvedimento si limitava a richiamare i pareri contrari espressi nel corso della conferenza di servizi e a riassumerne soltanto alcuni profili, concentrandosi sulla non idoneità dell'area e sulla incompatibilità paesaggistica senza chiarire compiutamente il nucleo effettivo della decisione. In particolare, l'amministrazione non aveva illustrato l'attuale, concreto ed effettivo valore paesaggistico dei luoghi, né aveva spiegato perché l'interferenza diretta e indiretta dell'impianto e delle opere di connessione con i beni paesaggistici fosse intollerabile al punto da imporre il diniego. Tale motivazione rafforzata era necessaria in ragione sia del contrasto prospettato con il PPTR, sia dell'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili, sia delle contestazioni sulla persistenza della natura culturale dei tratturi. Il provvedimento ometteva inoltre ogni adeguata considerazione della superficie effettivamente destinabile all'attività agricola, delle caratteristiche strutturali dei pannelli verticali basculanti, della loro altezza e della localizzazione dell'impianto in un'area a colture cerealicole. Il mero richiamo ai pareri sfavorevoli non era sufficiente, anche perché il successivo riassunto risultava incompleto e non specifico. Sono state invece ritenute infondate le censure relative alla irrilevanza delle opere di connessione, poiché la valutazione dell'interferenza comprende anche il cavidotto. Lo scrutinio delle censure procedimentali è stato ritenuto superfluo. In sede di riedizione del potere, la Città Metropolitana dovrà effettuare una ponderazione più attenta, approfondita e circostanziata degli interessi coinvolti, senza che la sentenza anticipi l'esito sostanziale della nuova valutazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990
I principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento, conclusione del procedimento e motivazione concorrono a delimitare il sindacato sul concreto esercizio del potere e impongono una motivazione effettiva e coerente dell'atto amministrativo.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021
La disposizione è richiamata con riferimento alla qualificazione dell'area come non idonea per la vicinanza a beni culturali; la sentenza non esclude che tale qualificazione debba essere verificata e adeguatamente motivata nel concreto, né la considera di per sé sufficiente a fondare automaticamente il diniego.
art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'assoggettamento degli interventi di rilevante trasformazione all'accertamento di compatibilità paesaggistica; il contrasto con il PPTR richiede una motivazione rafforzata e specifica.
L.R. Puglia n. 28/2022
È richiamata nel diniego con riferimento al riequilibrio ambientale e territoriale; la sentenza rileva che l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare adeguatamente tale profilo nell'ambito della complessiva ponderazione degli interessi.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione nega un'autorizzazione unica per un impianto da fonti rinnovabili sulla base di ragioni paesaggistiche e urbanistico-territoriali, non è sufficiente il mero richiamo ai pareri contrari acquisiti nella conferenza di servizi: il provvedimento deve esporre in modo completo, coerente e specifico il concreto nucleo motivazionale del diniego.
- In presenza di un contrasto tra un progetto di impianto da fonti rinnovabili e le previsioni di un piano paesaggistico, è necessaria una motivazione rafforzata che individui l'attuale valore paesaggistico dei luoghi, le caratteristiche dell'intervento e delle opere connesse, il livello di interferenza prodotto e le ragioni per cui tale interferenza renda intollerabile la realizzazione dell'opera.
- La qualificazione di un'area come non idonea alla realizzazione di impianti energetici non determina automaticamente il diniego dell'autorizzazione; l'amministrazione deve verificare e motivare in concreto la rilevanza dei vincoli e la loro incidenza sul progetto, considerando anche gli interessi pubblici alla diffusione delle fonti rinnovabili.
- La valutazione dell'interferenza paesaggistica di un impianto energetico comprende l'insieme delle opere funzionalmente collegate alla sua realizzazione e al suo esercizio, incluse le opere di connessione alla rete.
- Quando il provvedimento definisce il contenuto dei pareri acquisiti come un loro riassunto complessivo, tale sintesi deve restituire in modo non meramente esemplificativo tutti i profili decisivi; l'omissione di elementi rilevanti, quali la superficie concretamente coltivabile e le caratteristiche strutturali e localizzative dell'impianto, determina un difetto motivazionale se impedisce di comprendere l'effettiva ragione del diniego.
- Il giudice amministrativo, in presenza di un atto discrezionale, deve limitarsi a sindacare il modo in cui il potere è stato concretamente esercitato, senza sostituirsi all'amministrazione nella ponderazione degli interessi o integrare la motivazione mancante; l'annullamento per difetto motivazionale lascia quindi salve le future determinazioni amministrative.
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