Sentenza n. 659/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza OTTEMPERANZA SENTENZA N. -OMISSIS--24 TRIB. MONZA- SEZ. LAV.; SENT. N. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAV; SENT. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAV.; PARZIALE OTTEMEPRANZA SENT. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAVORO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero a quattro sentenze dei Tribunali di Monza e Milano, sezioni lavoro, relative all'attribuzione della Carta Docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione delle quattro sentenze in forma esecutiva e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, non aveva dato esecuzione agli obblighi giudiziali. I giudicati avevano riconosciuto a tre docenti il diritto all'accredito di Euro 1.000,00 ciascuno sulla Carta Docente e avevano disposto il pagamento delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; per un quarto docente il credito relativo alla Carta Docente era già stato soddisfatto, residuando il pagamento di Euro 500,00 per spese legali. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esatta esecuzione dei giudicati e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad Acta. Le pretese risultavano documentate e il Ministero non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero ai quattro giudicati. Ha ordinato al Ministero di attribuire la Carta Docente e accreditare Euro 1.000,00 a ciascuno dei tre docenti ancora beneficiari, nonché di pagare ai procuratori antistatari complessivi Euro 1.858,00 per le spese processuali liquidate nelle sentenze presupposte, oltre agli accessori di legge. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Per l'eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato Commissario ad Acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione effettiva della pronuncia, compresa la nomina di un Commissario ad Acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari è indicato quale presupposto dell'azione di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della regolazione del contributo unificato relativo al giudizio.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., a ordinare gli adempimenti necessari per la completa e corretta esecuzione della pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli obblighi risultano documentalmente dai titoli giudiziali e l'amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può fissare direttamente le attività dovute, gli importi da corrispondere e un termine per l'esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad Acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e definendo il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere.
- Le spese processuali liquidate nel giudicato possono essere oggetto di esecuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, unitamente alle somme principali dovute alla parte vittoriosa.
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