Sentenza del 20/06/2017 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Appello - Presentato dai soci di Società fallita - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente il reddito della società e dei soci ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973. Contestavano, tra l'altro, l'inattendibilità della contabilità, la ricostruzione di ricavi non dichiarati, la valorizzazione dei beni rivenduti, il mancato contraddittorio, l'operato della CTP, la sottoscrizione degli atti impositivi e la liquidazione delle spese. In appello, l'Agenzia ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione processuale dei soci, poiché l'appello era stato proposto dopo la dichiarazione di fallimento e non dal curatore fallimentare.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile perché proposto dai soci il 26/05/2015, dopo la dichiarazione di fallimento del 26/02/2015. In base all'art. 43 della Legge Fallimentare, la legittimazione processuale spettava al curatore fallimentare. I soci avrebbero potuto agire solo dimostrando una conclamata inerzia degli organi della procedura, circostanza non provata. Non è stato possibile stabilire se la mancata impugnazione da parte del curatore fosse dovuta a inerzia colpevole oppure a una valutazione negativa sulle probabilità di successo. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 della Legge Fallimentare
La legittimazione processuale spettava al curatore fallimentare e non ai soggetti falliti, salvo il caso di conclamata inerzia degli organi della procedura.
Dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nella procedura spetta al curatore. Il fallito o i soci possono intervenire o agire autonomamente solo in presenza di una comprovata inerzia colpevole degli organi fallimentari; la semplice mancata proposizione di un'impugnazione non dimostra necessariamente tale inerzia, potendo derivare da una valutazione negativa sull'opportunità del giudizio.
Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973
Accertamento induttivo del reddito d'impresa.
La norma è stata richiamata dall'Ufficio quale base giuridica per la ricostruzione induttiva dei redditi, in ragione delle irregolarità e dell'inattendibilità della contabilità della società. La sentenza, tuttavia, non ha esaminato nel merito la correttezza dell'accertamento, avendo dichiarato l'appello inammissibile.
Massime di principio
- Quando una società o un soggetto è sottoposto a fallimento, le controversie patrimoniali e tributarie comprese nella procedura devono essere normalmente promosse o proseguite dal curatore fallimentare.
- Il fallito o i soci non possono sostituirsi automaticamente al curatore proponendo impugnazioni in proprio; devono dimostrare una concreta e colpevole inerzia degli organi della procedura.
- La mancata impugnazione da parte del curatore non equivale, di per sé, a inerzia illegittima: può essere il risultato di una valutazione professionale sull'opportunità o sulle probabilità di successo dell'azione.
- Prima di proporre un appello relativo a una società fallita è essenziale verificare la legittimazione processuale e acquisire, se necessario, una formale posizione del curatore o degli organi della procedura.
- Se manca la legittimazione processuale, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile senza esaminare le contestazioni di merito sull'accertamento tributario.
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