Sentenza del 09/06/2016 n. 3620 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Erronea dichiarazione di estinzione del giudizio - Dichiarazione con sentenza del collegio non in sede di reclamo al provvedimento presidenziale - Rimessione alla commissione provinciale - Non opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'erronea dichiarazione di estinzione del processo e chiedeva l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, che consente, in determinati casi, la rimessione degli atti al giudice di primo grado. La questione riguardava però un'estinzione dichiarata direttamente dal collegio e non in sede di reclamo contro un provvedimento presidenziale adottato nell'esame preliminare del ricorso.
La decisione
La rimessione degli atti al giudice di primo grado non è stata ritenuta possibile. L'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 prevede tale rimedio solo quando l'erronea estinzione sia stata dichiarata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale. Poiché nel caso esaminato l'estinzione era stata dichiarata dal collegio, al di fuori di quella specifica sede, mancavano i presupposti di legge per la rimessione in primo grado. Esito conforme a Cass. n. 7505/2005.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992
La rimessione degli atti al giudice di primo grado per erronea dichiarazione di estinzione opera soltanto quando l'estinzione sia stata dichiarata in sede di reclamo contro un provvedimento presidenziale adottato nell'esame preliminare del ricorso. Non si applica all'estinzione pronunciata direttamente dal collegio.
Massime di principio
- La rimessione al primo grado prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 è un rimedio eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
- È essenziale distinguere tra l'estinzione dichiarata dal presidente nella fase preliminare e quella pronunciata direttamente dal collegio: solo la prima, se erroneamente confermata o dichiarata in sede di reclamo, può consentire la rimessione.
- La qualificazione dell'atto e della fase processuale in cui è stata pronunciata l'estinzione è determinante per individuare il rimedio impugnatorio utilizzabile.
- In situazioni analoghe, non è sufficiente dimostrare che l'estinzione sia erronea: occorre anche verificare che ricorrano tutti i presupposti procedurali richiesti dalla norma per la rimessione al primo grado.
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