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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07025/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione su richiesta del Pubblico Ministero. La società aveva proposto reclamo deducendo, da un lato, la mancata notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione, e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura. La Corte d'appello aveva accolto il primo motivo, dichiarando la nullità degli atti del procedimento prefallimentare e rimettendo la causa al primo giudice per la rinnovazione degli atti nulli nel contraddittorio delle parti. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 353, 354 e 291 c.p.c., dell'art. 12 preleggi e degli artt. 18 e ss. l. fall., sostenendo che, in caso di inesistenza della notificazione dell'istanza di fallimento, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'insanabile nullità del procedimento e della sentenza, senza rimettere gli atti al Tribunale; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle spese di lite e rivendicandone la rifusione come parte vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse conformata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei giudizi di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, quando il vizio investe la fase prefallimentare e non impedisce la rinnovazione della dichiarazione, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione degli atti nulli, anche se la notificazione dell'atto introduttivo sia stata ritenuta addirittura inesistente. Ha distinto tale ipotesi dal rito ordinario introdotto con citazione. Sul secondo motivo ha affermato che, pur essendo effettivamente mancata una pronuncia sulle spese, la censura era irrilevante: il solo richiedente il fallimento era il Pubblico Ministero, il quale non può essere condannato alle spese processuali per la sua funzione istituzionale; inoltre la curatela era rimasta contumace e non poteva essere gravata di responsabilità per una nullità maturata integralmente prima della sua nomina. È stato quindi disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Nel rito ordinario disciplina le ipotesi di rimessione al primo giudice; la Corte precisa che il relativo schema non si applica automaticamente al giudizio prefallimentare introdotto con ricorso.

  • art. 354 c.p.c.

    È richiamato in via analogica per il giudizio di reclamo fallimentare, valorizzando la pendenza del processo dal deposito del ricorso e la possibilità di rimettere la causa al primo giudice per rinnovare gli atti nulli.

  • art. 291 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sul tema della rinnovazione della notificazione, ma non ritenuto idoneo a escludere la rimessione al primo giudice nel contesto del reclamo fallimentare.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza esito utile, nel tentativo di opporre un'interpretazione letterale delle norme processuali.

  • artt. 18 e ss. legge fall.

    Norme sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; il giudizio di legittimità conferma l'assetto processuale applicato dalla Corte d'appello.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente sul governo delle spese, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, possa esservi condanna al rimborso nei confronti del Pubblico Ministero o della curatela contumace.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 91 c.p.c.; la censura sulle spese è ritenuta irrilevante per le peculiarità soggettive della procedura e per la contumacia della curatela.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sulle spese integra in astratto un vizio, ma nel caso concreto non conduce ad alcuna utilità per la parte ricorrente.

  • art. 94 c.p.c.

    Richiamato solo in via ipotetica per discutere una possibile responsabilità personale del curatore che resista imprudentemente a un reclamo fondato, ipotesi esclusa in fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base del procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, se il vizio riguarda la fase prefallimentare ma non esclude la rinnovazione della procedura, il giudice del reclamo può dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione degli atti nulli, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
  • La disciplina della rimessione al primo giudice va letta tenendo conto della peculiarità del giudizio introdotto con ricorso: la pendenza del processo si determina con il deposito del ricorso, sicché l'eventuale inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non impedisce, di regola, la rimessione per la rinnovazione degli atti viziati.
  • Nel giudizio promosso dal Pubblico Ministero per l'apertura del fallimento, il Pubblico Ministero non può essere condannato alle spese processuali, poiché esercita una funzione istituzionale di impulso e corretta applicazione della legge e non agisce come parte in senso sostanziale.
  • L'omessa pronuncia sulle spese può essere irrilevante se, per la struttura soggettiva del giudizio e per la contumacia della parte che potrebbe esserne destinataria, non è configurabile alcuna concreta utilità per il ricorrente.
  • Nel reclamo fallimentare la curatela è parte necessaria della fase di impugnazione, ma la sua responsabilità per le spese non può essere affermata per vizi integralmente verificatisi prima della sua nomina e in assenza di difese svolte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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