Cassazione Penale, Sentenza n. 22028/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge nella determinazione della pena pecuniaria, sostenendo che l'ammontare della multa non è stato correttamente rideterminato dopo che la Corte d'appello aveva escluso un'aggravante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di motivazione sui capi 3, 4 e 5, denunciando che la Corte d'appello ha mero rinviato alla sentenza di primo grado senza svolgere autonoma valutazione, in particolare rispetto alla credibilità della persona offesa sui capi 4 e 5.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha disposto la rettifica della sentenza ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., sostituendo la multa di euro 9.000,00 con euro 8.900,00, lasciando immutata la restante parte della pena (4 anni, 4 mesi, 15 giorni di reclusione). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico e pertanto inammissibile: la Corte di Cassazione ha confermato il divieto di riesame del merito e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. La richiesta del Procuratore Generale di annullamento senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, con rideterminazione a euro 8.900,00, è stata accolta nella sostanza tramite rettifica.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di limitare la rappresentazione dei motivi nel provvedimento motivato (motivi esposti nei termini necessari per la decisione); qui è richiamata per il contenuto ridotto della esposizione dei motivi nel provvedimento.
art. 619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione la rettifica della decisione impugnata quando dalla motivazione emerga un errore materiale o una incongruenza che può essere sanata con la sostituzione della statuizione impugnata, come nel caso della rideterminazione della multa senza rinvio.
Divieto di riesame del merito (giurisprudenza consolidata citata)
Principio giurisprudenziale secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a riconsiderare il merito dei fatti; le critiche generiche alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili se non indicano punti specifici di illogicità, contraddittorietà o insufficienza.
Massime di principio
- Se la corte di merito modifica la qualificazione o esclude un'aggravante, la pena pecuniaria va ricalcolata di conseguenza; se dalla motivazione emerge un errore materiale nel computo della multa, la Cassazione può rettificare la sanzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. senza rinvio.
- Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili in Cassazione: per ottenere accoglimento è necessario indicare vizi motivazionali specifici (omissione, contraddittorietà, illogicità) e collegarli direttamente alla decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può rivalutare le risultanze probatorie: le contestazioni sulla credibilità delle persone o sulla valutazione delle prove devono essere articolate nei termini di diritto (es. vizio logico della motivazione) e non come semplice richiesta di nuovo esame del merito.
- La richiesta del pubblico ministero o del procuratore generale di correzione limitata (es. rideterminazione della pena pecuniaria) può essere accolta dalla Cassazione quando risulti fondata dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata.
Testo integrale
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