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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49245/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna a 4 mesi di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n. 159, per non aver versato la cauzione di 600 euro imposta da un decreto di misura di prevenzione. Tre motivi: (1) contestazione dell'elemento psicologico del reato sostenendo che, essendo stato scarcerato dopo oltre due anni di detenzione, non aveva possibilità economiche di pagare la cauzione; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'offesa e mancata valutazione della pericolosità concreta; (3) censura del trattamento sanzionatorio come sproporzionato ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo e il secondo motivo sono ritenuti generici e carenti del requisito di specificità perché non affrontano le argomentazioni della sentenza di appello (la Corte d'appello aveva osservato che la contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa e che l'imputato non aveva dimostrato di aver chiesto la riduzione o la rateizzazione della cauzione; inoltre aveva rilevato la presenza di precedenti e la misura di prevenzione a conferma della pericolosità, ostativi all'art. 131-bis). Il terzo motivo è privo di autocritica puntuale ed è formulato in termini meramente assertivi. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 4

    La violazione dell'ordine contenuto nel decreto applicativo della misura di prevenzione (omesso versamento della cauzione) è configurata come contravvenzione; la Corte ha ricordato che la contravvenzione può essere punita anche a titolo di colpa, per cui l'imputato doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare (es. richiesta di riduzione o rateizzazione)

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta: la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la precedente commissione di reati della stessa indole e la misura di prevenzione in corso (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), indici di pericolosità che escludono l'applicabilità della norma

  • codice penale, art. 133

    La Corte ha osservato che l'irrogazione della pena al minimo non equivale automaticamente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: i parametri di cui all'art. 131-bis e quelli di personalizzazione della pena hanno diversa natura e valutazione

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, a seguito della decisione, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle ammende; applicata nella sentenza per liquidare le spese e la somma da versare

Massime di principio

  • Il mancato pagamento di una cauzione imposta da una misura di prevenzione configura una contravvenzione punibile anche per colpa; l'imputato ha l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere (es. richieste formali di riduzione o rateizzazione)
  • La difficile condizione economica soggettiva non è sufficiente, di per sé, a escludere il dolo o la colpa: è necessario documentare gli effettivi tentativi compiuti per ottenere soluzioni alternative alla prestazione immediata
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica se emergono precedenti per reati della stessa indole o provvidenze che attestino la pericolosità sociale; la Corte valuta sia i precedenti sia la concreta personalità del reo
  • L'irrogazione della pena al minimo edittale non implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto: sono distinti i parametri oggettivi di tenuità e quelli soggettivi per la determinazione della pena
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche, meramente assertive o che ripetono l'appello senza confutare la motivazione sono inammissibili
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il soggetto deve produrre documentazione (richieste formali di rateizzazione o riduzione, prove di impossibilità economica, assenza di pericolosità concreta) e articolare criticamente le ragioni per cui le argomentazioni del giudice di merito sarebbero errate

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