Cassazione Penale, Sentenza n. 49245/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna a 4 mesi di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n. 159, per non aver versato la cauzione di 600 euro imposta da un decreto di misura di prevenzione. Tre motivi: (1) contestazione dell'elemento psicologico del reato sostenendo che, essendo stato scarcerato dopo oltre due anni di detenzione, non aveva possibilità economiche di pagare la cauzione; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'offesa e mancata valutazione della pericolosità concreta; (3) censura del trattamento sanzionatorio come sproporzionato ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo e il secondo motivo sono ritenuti generici e carenti del requisito di specificità perché non affrontano le argomentazioni della sentenza di appello (la Corte d'appello aveva osservato che la contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa e che l'imputato non aveva dimostrato di aver chiesto la riduzione o la rateizzazione della cauzione; inoltre aveva rilevato la presenza di precedenti e la misura di prevenzione a conferma della pericolosità, ostativi all'art. 131-bis). Il terzo motivo è privo di autocritica puntuale ed è formulato in termini meramente assertivi. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 4
La violazione dell'ordine contenuto nel decreto applicativo della misura di prevenzione (omesso versamento della cauzione) è configurata come contravvenzione; la Corte ha ricordato che la contravvenzione può essere punita anche a titolo di colpa, per cui l'imputato doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare (es. richiesta di riduzione o rateizzazione)
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta: la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la precedente commissione di reati della stessa indole e la misura di prevenzione in corso (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), indici di pericolosità che escludono l'applicabilità della norma
codice penale, art. 133
La Corte ha osservato che l'irrogazione della pena al minimo non equivale automaticamente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: i parametri di cui all'art. 131-bis e quelli di personalizzazione della pena hanno diversa natura e valutazione
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che consente alla Corte di Cassazione, a seguito della decisione, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle ammende; applicata nella sentenza per liquidare le spese e la somma da versare
Massime di principio
- Il mancato pagamento di una cauzione imposta da una misura di prevenzione configura una contravvenzione punibile anche per colpa; l'imputato ha l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere (es. richieste formali di riduzione o rateizzazione)
- La difficile condizione economica soggettiva non è sufficiente, di per sé, a escludere il dolo o la colpa: è necessario documentare gli effettivi tentativi compiuti per ottenere soluzioni alternative alla prestazione immediata
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica se emergono precedenti per reati della stessa indole o provvidenze che attestino la pericolosità sociale; la Corte valuta sia i precedenti sia la concreta personalità del reo
- L'irrogazione della pena al minimo edittale non implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto: sono distinti i parametri oggettivi di tenuità e quelli soggettivi per la determinazione della pena
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche, meramente assertive o che ripetono l'appello senza confutare la motivazione sono inammissibili
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il soggetto deve produrre documentazione (richieste formali di rateizzazione o riduzione, prove di impossibilità economica, assenza di pericolosità concreta) e articolare criticamente le ragioni per cui le argomentazioni del giudice di merito sarebbero errate
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