Sentenza n. 327/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento n. 17937 del 5.11.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto diniego della SCIA in sanatoria (n. 14510) in data 15.09.2025 per opere di adeguamento funzionale e risanamento conservativo della struttura alberghiera Hotel Eden Roc, ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001; b - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Positano n. 15952 dell'8.10.2025 di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990; c - ove e per quanto occorra, delle ingiunzioni di demolizione n. 34/2017 e 12/2025; d - ove e per quanto occorra, ancora, del provvedimento prot. n. 2040/2022 di diniego di compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di ingiunzione di demolizione n. 34/2017; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA in sanatoria relativa a opere di adeguamento funzionale e risanamento conservativo di una struttura alberghiera
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario alberghiero)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale della SCIA in sanatoria, nonché, ove occorrenti, la comunicazione dei motivi ostativi, le ingiunzioni di demolizione e il precedente diniego di compatibilità paesaggistica. Ha dedotto censure sostanziali e procedurali, incentrate soprattutto sul difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024, avrebbe rimosso il precedente vincolo di insanabilità delle superfici e dei volumi in area protetta; che la documentazione successivamente rinvenuta, costituita dal certificato di collaudo statico e dal primo accatastamento del 1970, dimostrerebbe lo stato legittimo dell'ampliamento del primo livello alberghiero; che le carenze della modulistica telematica sarebbero state mere imprecisioni suscettibili di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio; e che le opere di adeguamento funzionale sarebbero compatibili con il vincolo cimiteriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente fondato il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria, avente valore assorbente. Il Comune, non costituito, non ha contestato le allegazioni e la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente. Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non ha considerato la portata dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, che ha rimosso il pregresso vincolo di insanabilità di superfici e volumi in area protetta. Ha inoltre valorizzato la documentazione relativa al certificato di collaudo statico e al primo accatastamento del 1970, ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, a dimostrare lo stato legittimo dell'immobile nella consistenza allora accertata. Le carenze della modulistica sono state considerate mere imprecisioni o sviste, superabili mediante soccorso istruttorio, e le opere sono state ritenute compatibili con il vincolo cimiteriale secondo l'art. 338 del r.d. 1265/1934. Il provvedimento di diniego n. 17937 del 5 novembre 2025 è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione; nel caso concreto il ricorso è stato deciso in tale forma per la manifesta fondatezza.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Secondo il giudice, la disposizione, introdotta dal d.l. 69/2024, ha rimosso il pregresso vincolo di insanabilità di superfici e volumi in area protetta, imponendo all'amministrazione di valutarne la rilevanza nel procedimento di sanatoria.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Il certificato di collaudo statico e il primo accatastamento del 1970 sono stati ritenuti idonei a costituire piena prova dello stato legittimo dell'immobile nella consistenza risultante da tali documenti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata con il ricorso; la decisione si concentra tuttavia sul difetto di motivazione e istruttoria del diniego finale.
art. 338 r.d. 1265/1934
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
La disposizione consente, nella zona di rispetto cimiteriale, interventi di recupero e funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti; il Collegio ha ritenuto le opere controverse, qualificate come adeguamento funzionale, compatibili con il vincolo.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a una SCIA in sanatoria, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e completa sulla disciplina sopravvenuta, sulla documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile e sulla compatibilità delle opere con i vincoli incidenti; il diniego che ometta tali verifiche è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
- La disciplina dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 deve essere considerata dall'amministrazione anche quando la domanda di regolarizzazione riguarda superfici o volumi collocati in area protetta, non potendo il diniego fondarsi automaticamente sul pregresso regime di insanabilità.
- La documentazione storica prevista dall'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, quale il certificato di collaudo statico e il primo accatastamento, può dimostrare lo stato legittimo dell'immobile con riferimento alla consistenza esistente all'epoca documentata e deve essere esaminata dall'amministrazione.
- Le mere imprecisioni o sviste nella compilazione della modulistica amministrativa, quando non incidono sulla sostanza dell'istanza e della relazione tecnica asseverata, sono suscettibili di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio e non giustificano da sole il diniego della sanatoria.
- Gli interventi di adeguamento funzionale di edifici esistenti possono rientrare tra gli interventi consentiti nella zona di rispetto cimiteriale dall'art. 338 del r.d. 1265/1934, purché siano effettivamente funzionali all'utilizzo dell'edificio e rispettino i limiti stabiliti dalla disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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