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Sentenza

Sentenza n. 3665/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2823/2025.

Giustizia amministrativa202504495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2823/2025, relativa al riconoscimento del servizio prestato come docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85 e al pagamento delle conseguenti differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2823/2025, notificata via PEC al Ministero il 17 giugno 2025, aveva riconosciuto il suo diritto al computo giuridico ed economico del servizio prestato quale docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 11 febbraio 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito la sentenza né effettuato pagamenti, neppure parziali. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'adempimento. Il Collegio ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di adottare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento integrale dei benefici riconosciuti dal giudice del lavoro. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Disciplina i limiti applicabili alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riconosciute dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata a una pubblica amministrazione, impone il pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, in assenza di adempimento.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in caso di ulteriore inerzia e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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