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Parere

Parere n. 615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. K10/634899 di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto n. K10/634899.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dall’insufficienza dei redditi rispetto ai parametri indicati dall’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto l’errata applicazione della legge, sostenendo di avere integrato tempestivamente la documentazione reddituale mediante PEC. Nel corso del procedimento ha prodotto l’estratto previdenziale INPS relativo agli anni 2013, 2014 e 2015, nonché documentazione fiscale relativa agli anni successivi, sostenendo di avere sempre superato le soglie reddituali richieste e di avere assolto gli obblighi fiscali.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Dalla documentazione prodotta risultano, per il triennio precedente alla domanda, redditi pari a euro 15.782 per il 2013, euro 17.208 per il 2014 ed euro 17.532 per il 2015, superiori alla soglia minima applicabile. La Sezione ha inoltre rilevato che l’amministrazione non ha motivato il diniego sulla base di un eventuale mancato assolvimento degli obblighi fiscali, né ha contestato l’idoneità della certificazione unica o del CUD a documentare la situazione reddituale e fiscale. In applicazione della controversia sostanziale, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato, restando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Insufficienza dei redditi

Il diniego è illegittimo perché la documentazione prodotta, compreso l’estratto previdenziale INPS, dimostra il superamento delle soglie reddituali previste per il triennio precedente alla domanda di cittadinanza.

Valore della certificazione unica e del CUD

L’amministrazione non ha contestato l’idoneità della certificazione unica o del CUD a documentare i redditi percepiti e l’assolvimento degli obblighi fiscali; non può quindi fondare il diniego su una generica insufficienza documentale non adeguatamente motivata.

Motivazione del diniego

Il provvedimento non esplicita un eventuale mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte della richiedente e non considera adeguatamente la documentazione reddituale prodotta.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base giuridica della richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

    reddito imponibile fino ad euro 8.263,31, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico

    La disposizione individua i parametri reddituali utilizzati dall’amministrazione per valutare la sussistenza del requisito economico ai fini della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza fondato sul requisito reddituale, l’amministrazione deve valutare concretamente la documentazione relativa ai redditi percepiti nel triennio precedente alla domanda e motivare specificamente le ragioni dell’eventuale insufficienza.
  • Quando il richiedente produce certificazioni reddituali rilasciate dal datore di lavoro o risultanze previdenziali dalle quali emerge il superamento delle soglie previste, il diniego non può fondarsi su una generica carenza documentale senza contestare puntualmente l’idoneità o l’attendibilità di tali documenti.
  • L’amministrazione deve distinguere la mancanza del requisito reddituale dall’eventuale mancato assolvimento degli obblighi fiscali: se il diniego si fonda sull’insufficienza del reddito, non può essere giustificato successivamente mediante ragioni fiscali non esplicitate nel provvedimento.
  • L’annullamento del diniego per erronea valutazione della documentazione reddituale lascia impregiudicate le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che deve riesaminare la posizione alla luce dei principi affermati.

Diniego della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina filippina contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e richiesta di cittadinanza

La richiedente aveva presentato l’istanza il 12 luglio 2016. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda ritenendo insufficienti i redditi percepiti, sulla base dei parametri dell’art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Il provvedimento richiamava l’assenza di prova circa la percezione di redditi aggiornati pari o superiori alle soglie ritenute necessarie dall’amministrazione.

Motivo del ricorso

La ricorrente ha dedotto l’errata applicazione della legge, sostenendo di avere integrato la documentazione richiesta entro il termine indicato dall’amministrazione, mediante trasmissione via PEC della documentazione reddituale.

Nel procedimento consultivo il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato sulla base della situazione istruttoria esistente al momento della decisione.

Documentazione reddituale prodotta

La ricorrente ha prodotto un estratto previdenziale INPS dal quale risultano i redditi relativi al triennio precedente alla domanda:

  • euro 15.782 per il 2013;
  • euro 17.208 per il 2014;
  • euro 17.532 per il 2015.

Secondo la Sezione, tali importi superano i parametri reddituali applicati dall’amministrazione. La ricorrente ha inoltre documentato la continuità della propria situazione economica attraverso le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2020 al 2024 e ha richiamato l’acquisto di un appartamento a Cologno Monzese.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, concentrandosi sulla controversia sostanziale relativa all’effettiva sussistenza del requisito reddituale.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nell’istanza i redditi percepiti nel triennio precedente e che tali dati non erano stati contestati dall’amministrazione. La documentazione indicava, inoltre, che i redditi erano stati certificati dal datore di lavoro tramite CUD o certificazione unica.

L’amministrazione non aveva motivato il diniego sulla base di un mancato assolvimento degli obblighi fiscali. Né la relazione istruttoria aveva contestato l’idoneità del CUD a documentare la situazione reddituale e l’adempimento fiscale. Ne deriva che la motivazione del provvedimento, fondata sulla pretesa insufficienza dei redditi, non teneva adeguatamente conto della documentazione acquisita.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza. Sono rimaste impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno, chiamato a riesaminare la posizione della richiedente.

L’istanza cautelare è stata assorbita dall’accoglimento del ricorso.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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