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Sentenza

Sentenza n. 9808/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione da una procedura concorsuale per 300 allievi vigili del fuoco, fondato sull'accertamento di una percentuale di massa grassa superiore al limite regolamentare, nonché il verbale della commissione medica e l'esito della bioimpedenzometria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, deducendo l'erroneità, l'inattendibilità e l'insufficiente affidabilità dell'accertamento medico eseguito dalla commissione concorsuale il 21 ottobre 2025. In particolare, ha contestato la taratura, l'omologazione e la precisione dello strumento impedenzometrico utilizzato e ha prodotto una certificazione sanitaria rilasciata pochi giorni prima da un centro diagnostico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nella quale risultava una percentuale di massa grassa del 23,9%, inferiore al limite massimo regolamentare del 24,2%. L'amministrazione ha sostenuto l'infungibilità e l'irripetibilità dell'accertamento concorsuale, nonché la particolare forza probatoria del verbale della commissione medica quale atto pubblico. Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.; la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare ha rilevato, il 10 febbraio 2026, una percentuale di massa grassa del 22,9%, anch'essa compresa nei limiti. Il ricorrente ha inoltre adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per l'assorbente motivo concernente l'erroneità dell'accertamento medico posto a fondamento dell'esclusione. La certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente costituiva un principio di prova del possesso del requisito, essendo stata rilasciata pochi giorni prima della visita concorsuale e indicando una percentuale di massa grassa conforme al limite regolamentare. Tale elemento è stato ulteriormente confermato dalla verificazione giudiziale, che ha accertato una percentuale del 22,9%. Il TAR ha ritenuto che il risultato della verificazione non sostituisse la valutazione spettante all'amministrazione, ma potesse dimostrare, in presenza di un esito difforme, il travisamento dei fatti o la palese inattendibilità del giudizio medico concorsuale, anche per l'inaffidabilità della metodologia o della strumentazione impiegata. L'amministrazione si era limitata ad affermare in modo apodittico la regolarità e attendibilità degli apparecchi e degli accertamenti, senza provare gli specifici accorgimenti adottati per garantirne l'affidabilità. Ne è derivata l'illegittimità dell'esclusione, che è stata annullata, con definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi, comprese quelle addestrative. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, quantificate in 500 euro, sono state poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, Capo I, lett. b), D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    Alterazione della composizione corporea: Massa grassa 26.1%

    La disposizione è stata indicata dall'amministrazione quale fondamento regolamentare dell'esclusione per il superamento del parametro relativo alla massa grassa.

  • art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    limite massimo di percentuale di massa grassa del 24,2%

    La norma individua il limite regolamentare rilevante per verificare il possesso del requisito fisico; le certificazioni del 23,9% e del 22,9% risultavano inferiori a tale soglia.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Le disposizioni hanno costituito la base processuale per disporre la verificazione volta ad accertare il requisito fisico controverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • A fronte di un giudizio medico di inidoneità espresso in una procedura concorsuale, una verificazione giudiziale con esito difforme può assumere rilievo quando evidenzi il travisamento dei fatti o la palese inattendibilità del primo accertamento, anche in ragione dell'inaffidabilità della metodologia o della strumentazione utilizzata.
  • La verificazione disposta dal giudice non sostituisce la valutazione medico-tecnica riservata all'amministrazione, ma può accertare l'inattendibilità del giudizio concorsuale o il vizio della funzione derivante da una rappresentazione incompleta o erronea degli elementi rilevanti.
  • La documentazione sanitaria rilasciata da una struttura qualificata pochi giorni prima dell'accertamento concorsuale può costituire un principio di prova del possesso del requisito fisico e, se corroborata da una verificazione giudiziale, può superare il valore probatorio dell'accertamento amministrativo contestato.
  • Non è sufficiente che l'amministrazione affermi apoditticamente la regolarità, funzionalità e attendibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento medico concorsuale; in presenza di elementi probatori contrari, deve fornire riscontro concreto degli accorgimenti adottati per garantire l'affidabilità dell'esame.
  • Il verbale della commissione medica concorsuale, pur dotato della forza probatoria propria dell'atto pubblico, non è insuperabile quando risultino dimostrati l'errore nell'accertamento, il travisamento dei fatti o l'inattendibilità della metodologia applicata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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