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Sentenza

Sentenza n. 2845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3116/2025.

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 3116/2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e rigettato i motivi aggiunti contro l'esclusione del RTI Innova e la successiva aggiudicazione al RTI SECAP-Cicalese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura ristretta per l'affidamento di un appalto integrato relativo al restauro e recupero edilizio di una porzione del Palazzo delle Stelline e alla riqualificazione di un'annessa struttura alberghiera. Il RTI Innova-Pa.Co., inizialmente primo classificato e aggiudicatario, era stato sottoposto a verifica dell'anomalia dell'offerta. Dopo precedenti vicende processuali e la rinnovazione del sub-procedimento disposta dal giudice, la stazione appaltante aveva escluso l'offerta per anomalia, ritenendo non congrui i costi della manodopera, e aveva aggiudicato la gara al RTI SECAP-Cicalese. Il Consorzio Innova ha appellato la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, violazione degli artt. 95 e 97 d.lgs. 50/2016, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il primo motivo ha contestato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che il nuovo provvedimento di esclusione non avrebbe realmente sostituito quello precedente, ma avrebbe reiterato le medesime valutazioni sostanziali. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di anomalia, sostenendo che il costo orario di € 32,47, utilizzato per il calcolo del monte ore e della perdita, derivasse da un errore materiale e che il dato corretto fosse quello netto di € 25,67; ha inoltre contestato la quantificazione della manodopera impiegata. La Fondazione ha proposto appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando censure di inammissibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello principale e ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al primo motivo, ha confermato che la rinnovazione del sub-procedimento, successiva al remand giudiziale, aveva comportato un'effettiva interlocuzione procedimentale: la stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti sui costi orari della manodopera, sul numero dei giorni lavorativi e sul numero medio degli operai, aveva esaminato le giustificazioni e richiesto ulteriori precisazioni. Il nuovo provvedimento non era quindi una mera conferma del precedente, ma un atto di conferma in senso proprio, adottato all'esito di una rinnovata istruttoria; correttamente il TAR aveva trasferito l'interesse ad agire sul nuovo atto e dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. La stazione appaltante poteva utilizzare, nel rinnovato giudizio, anche le giustificazioni già acquisite, purché motivasse sulla congruità del costo della manodopera alla luce delle unità lavorative effettivamente impiegate, come richiesto dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l'errore materiale nell'offerta deve essere riconoscibile ictu oculi dal documento stesso, senza ricorrere a dichiarazioni integrative o a fonti esterne, e che la rettifica non può risolversi in una manipolazione postuma dell'offerta, lesiva della par condicio. Nel caso concreto, il RTI aveva indicato nelle schede di analisi prezzi il costo orario di € 32,47, comprensivo delle percentuali per spese generali e utile, senza dedurre, durante il procedimento di verifica, l'esistenza di un errore materiale; solo nei motivi aggiunti aveva sostenuto che il dato corretto fosse € 25,67. In mancanza di elementi interni all'offerta idonei a rendere immediatamente riconoscibile l'errore, la stazione appaltante aveva correttamente utilizzato il dato di € 32,47. Applicando tale valore, il costo complessivo della manodopera necessaria avrebbe superato l'utile dichiarato, facendo risultare la commessa in perdita e giustificando il giudizio di anomalia e l'esclusione. Le ulteriori contestazioni sul monte ore sono state ritenute irrilevanti, perché fondate sul diverso costo orario di € 25,67. Il Consorzio Innova è stato condannato alle spese, liquidate in € 4.000 in favore della Fondazione e in € 4.000 in favore del RTI SECAP-Cicalese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dall'appellante, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudizio di anomalia è stato ritenuto legittimo perché fondato sul costo della manodopera indicato dall'offerente e sulla conseguente perdita della commessa.

  • art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Individuato come presupposto per l'avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

Massime di principio

  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia; la rinnovazione del potere all'esito di un remand, accompagnata da effettiva interlocuzione e nuova istruttoria, produce un nuovo atto lesivo e trasferisce su di esso l'interesse a ricorrere.
  • A seguito della riedizione del potere, l'amministrazione può utilizzare anche elementi e giustificazioni già presenti nel procedimento originario, purché svolga una rinnovata istruttoria e motivi conformemente al vincolo conformativo derivante dalla precedente decisione giudiziale.
  • Nelle gare pubbliche, l'errore materiale dell'offerta è rettificabile soltanto quando costituisce una divergenza fortuita tra volontà e sua espressione, riconoscibile ictu oculi dal documento stesso, senza complesse indagini ricostruttive e senza ricorrere a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.
  • La rettifica di un errore nell'offerta non può modificare postumamente il contenuto sostanziale della proposta né fondarsi su elementi esterni all'offerta, poiché ciò integrerebbe una manipolazione dell'offerta e violerebbe la par condicio dei concorrenti.
  • Nel giudizio di anomalia, il costo della manodopera indicato dall'offerente nei propri documenti giustificativi può costituire la base di calcolo della verifica quando non emergano dall'offerta elementi immediatamente riconoscibili che consentano di qualificarlo come mero errore materiale; se tale costo rende la commessa economicamente in perdita, ciò può giustificare l'esclusione per anomalia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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