Cassazione Penale, Sentenza n. 7477/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma (14/09/2023) che aveva confermato il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini e aveva negato l'applicazione della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente deduceva che la sua detenzione, iniziata nel settembre 2020, avrebbe interrotto la sua partecipazione al sodalizio mafioso e che i fatti indicati nella successiva ordinanza cautelare (16/09/2021) non erano anteriori rispetto alla prima ordinanza del 01/12/2020; contestava inoltre la valutazione probatoria relativa a un contatto telefonico del 30/10/2020 e alle dichiarazioni dei collaboratori Pradissitto e Zuppardo
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la difesa non avesse allegato fatti concreti idonei a superare la presunzione relativa di persistenza del vincolo associativo durante la detenzione. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la permanenza della partecipazione valorizzando elementi concreti: conversazioni con esponenti apicali tramite telefoni intestati a terzi e colloqui in carcere (Rebibbia), nonché le propalazioni del collaboratore Andrea Pradissitto. Perciò la seconda ordinanza cautelare non poteva essere considerata relativa a fatti anteriori alla prima e la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non era applicabile. Segue la condanna del ricorrente alle spese come previsto ex lege
Norme richiamate
art. 297 c.p.p., comma 3
La norma consente la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare solo se la seconda ordinanza riguarda fatti commessi anteriormente alla prima; la Corte richiama che la retrodatazione è esclusa quando la contestazione successiva riguarda reati la cui consumazione si protrae (reato permanente) e non risulta l'anteriorità temporale rispetto al primo titolo custodiale
art. 303 c.p.p.
Richiamata nelle censure, rimanda alle regole sul procedimento cautelare; comunque la decisione si fonda sul principio processuale secondo cui la valutazione dell'anteriorità e della persistenza dell'adesione richiede esame concreto degli elementi probatori
Massime di principio
- L'art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile solo se i fatti della seconda ordinanza sono effettivamente anteriori alla prima ordinanza cautelare; non è sufficiente una mera formulazione cronologica formale
- La detenzione disposta con un primo provvedimento determina soltanto una presunzione relativa di non interruzione della partecipazione al sodalizio: la difesa può superarla mediante allegazioni specifiche e circostanziate che, se credibili, inducono il giudice a ritenere la cessazione del vincolo
- Non è richiesto all'imputato di "provare" positivamente la dissociazione, ma è necessario allegare fatti concreti (es. lungo periodo di detenzione senza contatti significativi, elementi oggettivi di allontanamento, contrapposizioni interne) che il giudice valuti alla luce delle prove
- Contatti attraverso familiari o utenze intestate a terzi e l'uso di telefoni abusivi possono, se collegati a interlocutori apicali o a informazioni probatorie, essere considerati indici rilevanti della persistenza del vincolo associativo
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno efficacia probatoria se coerenti, specifiche e compatibili col quadro cronologico; l'assenza di esplicite attestazioni di dissociazione nei collaboratori può rafforzare la valutazione di continuità
- In casi di reato associativo permanente il giudice deve valutare concretamente la tenuta del vincolo nel tempo; se emergono elementi che indicano continuità, la retrodatazione dei termini non opera
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7405/2024 del 20/02/2024
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7406/2024 del 20/02/2024
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7407/2024 del 20/02/2024
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7410/2024 del 20/02/2024
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7411/2024 del 20/02/2024
- Sentenza penale · 20 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7412/2024 del 20/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →