Sentenza del 25/02/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Imposta di registro - Riqualificazione dell'atto - Rettifica - Art.20 DPR 131/'86 - Disposizione antielusiva - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. L'art. 20 impone di individuare la natura e gli effetti giuridici dell'atto ai fini dell'applicazione dell'imposta, ma non può essere utilizzato come autonoma norma antielusiva per colpire una diversa operazione economica o una generica finalità elusiva. Un accertamento fondato soltanto sull'art. 20 e su un richiamo vago e non specificato all'elusione non è quindi legittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. L'Amministrazione aveva riqualificato l'atto sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici, richiamando anche una generica finalità elusiva del contribuente, e aveva così richiesto una maggiore imposizione. Il ricorrente contestava la legittimità di tale riqualificazione, sostenendo che l'art. 20 non costituisce una disposizione antielusiva e non consente, da solo e in presenza di un generico richiamo all'elusione, di fondare una maggiore pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti assoggettati a registrazione.
La disposizione consente di qualificare l'atto in base alla sua natura giuridica e ai suoi effetti giuridici, ma non costituisce, di per sé, una norma antielusiva e non autorizza l'Amministrazione a fondare una maggiore imposizione su una generica finalità elusiva.
Massime di principio
- L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 deve essere utilizzato per qualificare giuridicamente l'atto registrato, non per sostituire al negozio documentato una diversa operazione economica sulla base di valutazioni generiche.
- Un accertamento che richiami l'elusione deve indicare in modo concreto e specifico quali siano l'operazione elusiva, il vantaggio fiscale indebito e le ragioni giuridiche della contestazione.
- Il mero richiamo all'art. 20, accompagnato da una vaga contestazione di finalità elusive, non è sufficiente a legittimare una maggiore imposta.
- La riqualificazione tributaria non può prescindere dagli effetti giuridici effettivamente prodotti dagli atti e non può fondarsi soltanto sulla loro eventuale convenienza economica o sul risultato economico complessivo perseguito.
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