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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Imposta di registro - Riqualificazione dell'atto - Rettifica - Art.20 DPR 131/'86 - Disposizione antielusiva - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. L'art. 20 impone di individuare la natura e gli effetti giuridici dell'atto ai fini dell'applicazione dell'imposta, ma non può essere utilizzato come autonoma norma antielusiva per colpire una diversa operazione economica o una generica finalità elusiva. Un accertamento fondato soltanto sull'art. 20 e su un richiamo vago e non specificato all'elusione non è quindi legittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. L'Amministrazione aveva riqualificato l'atto sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici, richiamando anche una generica finalità elusiva del contribuente, e aveva così richiesto una maggiore imposizione. Il ricorrente contestava la legittimità di tale riqualificazione, sostenendo che l'art. 20 non costituisce una disposizione antielusiva e non consente, da solo e in presenza di un generico richiamo all'elusione, di fondare una maggiore pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti assoggettati a registrazione.

    La disposizione consente di qualificare l'atto in base alla sua natura giuridica e ai suoi effetti giuridici, ma non costituisce, di per sé, una norma antielusiva e non autorizza l'Amministrazione a fondare una maggiore imposizione su una generica finalità elusiva.

Massime di principio

  • L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 deve essere utilizzato per qualificare giuridicamente l'atto registrato, non per sostituire al negozio documentato una diversa operazione economica sulla base di valutazioni generiche.
  • Un accertamento che richiami l'elusione deve indicare in modo concreto e specifico quali siano l'operazione elusiva, il vantaggio fiscale indebito e le ragioni giuridiche della contestazione.
  • Il mero richiamo all'art. 20, accompagnato da una vaga contestazione di finalità elusive, non è sufficiente a legittimare una maggiore imposta.
  • La riqualificazione tributaria non può prescindere dagli effetti giuridici effettivamente prodotti dagli atti e non può fondarsi soltanto sulla loro eventuale convenienza economica o sul risultato economico complessivo perseguito.

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