Sentenza n. 5549/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 con la quale la Direzione generale - Cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla Regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Chriorth s.r.l. - successivamente incorporata dalla C-Oralia s.r.l., a sua volta incorporata dalla Nexxta s.p.a. - in € 35.521,43; b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»; e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 febbraio 2025 - della determinazione dirigenziale della regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 n. 25860, avente ad oggetto «Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e dell’elenco ivi allegato sub Allegato 1; - per quel che occorrer possa, della comunicazione con la quale viene intimato ai fornitori di cui all’Allegato 1 di procedere al pagamento dell’importo ivi indicato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida sul payback, nonché atto regionale di individuazione dell'impresa e della quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli accordi della Conferenza Stato-Regioni e gli atti applicativi della Regione Emilia-Romagna relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con riferimento agli atti regionali ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990; l'inapplicabilità del payback perché l'impresa avrebbe fornito protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura, non dispositivi medici; l'erroneità del calcolo per l'inclusione di prestazioni di servizi e di costi sostenuti dagli utenti; nonché la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata degli atti regionali per vizi degli atti presupposti, sostenendo che il calcolo avrebbe incluso servizi e spese non sostenute dagli enti pubblici. Infine ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost., nonché la violazione dei principi eurounitari di tutela della libertà d'impresa, della proprietà privata e dell'affidamento. Le medesime censure sono state riproposte con motivi aggiunti contro la rideterminazione regionale del 27 novembre 2024, adottata in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto nella parte relativa agli atti ministeriali. Il TAR ha ritenuto che anche le protesi odontoiatriche costituiscano dispositivi medici e siano quindi soggette al payback. Ha escluso la lesione dell'affidamento e l'illegittima retroattività del sistema, rilevando che dal 2015 erano conoscibili sia l'esistenza del tetto di spesa sia l'obbligo di ripiano e le percentuali applicabili; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non avrebbe modificato sostanzialmente il regime già previsto. Il payback è stato ritenuto estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, poiché incide successivamente e complessivamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori senza alterare quantità, prezzi o risultati delle gare. Le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria sono state ritenute infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato e conforme alla riserva di legge e ai principi di irretroattività e tutela dell'affidamento. Quanto agli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tali atti svolgono infatti attività vincolata, tecnica e meramente ricognitivo-contabile: individuano le imprese e calcolano l'importo dovuto sulla base di dati, percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale. La controversia riguarda pertanto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento ed è devoluta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, conv. l. 125/2015
«ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La norma pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto, determinata secondo percentuali e criteri predeterminati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, conv. l. 125/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce alle regioni un'attività attuativa e vincolata di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento, senza conferire un potere discrezionale.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, conv. l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA e ha disciplinato i termini della certificazione.
art. 8 d.l. 34/2023, conv. l. 56/2023
«solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»
Ha istituito un fondo e una riduzione della quota di ripiano, la cui disciplina è stata estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato controversie.
art. 7 l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito dal TAR in relazione agli atti regionali per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata appartenente a diversa giurisdizione, entro il termine indicato in sentenza.
art. 74 c.p.a.
È stato richiamato per fare applicazione di orientamenti già espressi dal TAR in controversie analoghe.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia sugli atti regionali non rientra in una giurisdizione esclusiva, trattandosi di questione relativa a diritti soggettivi patrimoniali.
Massime di principio
- Le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici su misura rientrano nella nozione di dispositivi medici e, quando forniti agli enti del Servizio sanitario nazionale, sono soggetti al meccanismo del payback.
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola il legittimo affidamento né il principio di irretroattività quando l'obbligo di ripiano, le percentuali di contribuzione e i criteri essenziali di calcolo erano già conoscibili in base alla normativa vigente al momento delle gare e delle forniture.
- Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o risultati dell'affidamento, ma incide successivamente sulla complessiva sfera patrimoniale del fornitore in relazione al fatturato realizzato.
- Gli atti regionali che, sulla base di criteri e dati fissati dalla legge e da atti statali, verificano contabilmente il fatturato, individuano le imprese e calcolano la quota di ripiano svolgono un'attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative alla correttezza del calcolo della quota di payback risultante dagli atti regionali applicativi riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'obbligazione di pagamento deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti.
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