Cassazione Penale, Ordinanza n. 11660/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge di quindici giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta ai sensi dell'art. 314 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento di riparazione, termine decorrente dalla notifica del provvedimento. Risultava infatti che l'ordinanza era stata notificata via PEC il 13/11/2024, mentre il ricorso era stato proposto il 12/12/2024, dunque tardivamente. In assenza di cause non colpevoli della tardività, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha applicato la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avverso la cui ordinanza conclusiva è stato proposto ricorso per cassazione.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione, decorrente dalla notifica del provvedimento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando la causa è manifesta.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione è soggetto al termine breve di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., con decorrenza dalla notifica del provvedimento impugnato.
- La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame delle censure di merito.
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si applicano le regole del codice di rito penale, anche se la decisione riguarda una obbligazione pecuniaria verso l'istante.
- Quando l'inammissibilità non sia dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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