Ordinanza n. 1091/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo a un atto di recupero di un contributo a fondo perduto COVID-19, con contestuale impugnazione dell’atto di recupero
Esito
La controversia
La società aveva originariamente adito il giudice tributario per ottenere l’annullamento del diniego di autotutela relativo all’atto di recupero del contributo a fondo perduto COVID-19 previsto dall’art. 5 del d.l. n. 34/2020, nonché dell’atto di recupero stesso. Il giudice tributario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2025, che aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni attributive della giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai contributi a fondo perduto COVID-19. La società ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR, riproponendo le censure relative alla carenza di motivazione e alla lesione del diritto di difesa quanto al diniego di autotutela, all’infondatezza della pretesa e alla violazione dell’art. 5 del d.l. n. 34/2020, alla violazione del buon andamento della pubblica amministrazione e all’illegittimità delle sanzioni e degli interessi per mancanza di colpevolezza. In sede di riassunzione ha inoltre dedotto la violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e manifestato dubbi sulla giurisdizione amministrativa. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità delle censure rivolte al merito degli atti impositivi e l’infondatezza della contestazione del diniego di autotutela.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che sussistessero i presupposti per sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. e dell’art. 59, comma 3, l. n. 69/2009. La controversia, anche se formalmente proposta contro il diniego di autotutela, riguarda sostanzialmente la legittimità dell’atto di recupero del contributo e, quindi, la sussistenza dei requisiti per ottenere e conservare il beneficio. Il contributo a fondo perduto COVID-19 non ha natura tributaria né costituisce un beneficio o un’agevolazione fiscale, trattandosi di una misura di aiuto e sostegno economico; pertanto, le controversie relative agli atti di concessione, diniego o ritiro non appartengono alla giurisdizione tributaria. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 34559/2025 e la successiva sentenza della Corte di cassazione n. 6896/2026, il TAR ha ritenuto che la giurisdizione spetti, in linea di principio, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Poiché il giudizio dinanzi al TAR costituiva la riproposizione della medesima domanda già esaminata dal giudice tributario, il TAR non ha definito autonomamente la questione, ma ha sollevato il conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sospendendo il processo e disponendo la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
«in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito [...] in quanto [...] la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione»
Consente al giudice successivamente adito, quando la domanda riassunta riproduce quella proposta davanti al primo giudice, di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
art. 59, comma 3, l. n. 69/2009
Prevede il meccanismo di risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Impone la sospensione del processo nelle more della definizione della questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione.
art. 5 d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa del contributo a fondo perduto oggetto dell’atto di recupero controverso.
art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020
La disposizione, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero dei contributi a fondo perduto COVID-19, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020
La disposizione, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione tributaria controversie relative ai contributi a fondo perduto COVID-19, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato invocato dalla società con riferimento al termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo rimesso la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite.
art. 102, comma 2, Cost.
È stato richiamato quale parametro della declaratoria di incostituzionalità delle norme che attribuivano alla giurisdizione tributaria controversie non tributarie.
art. 3 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per evidenziare che il difetto di giurisdizione del giudice tributario può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio.
Massime di principio
- Le controversie relative al recupero di un contributo pubblico a fondo perduto, anche quando siano formalmente rivolte contro il diniego di autotutela, hanno come petitum sostanziale la verifica della sussistenza dei requisiti per ottenere o conservare il beneficio e non rientrano nella giurisdizione tributaria quando il contributo non ha natura tributaria né costituisce un’agevolazione fiscale.
- Il contributo a fondo perduto COVID-19 costituisce una misura di aiuto e sostegno economico erogata dallo Stato a operatori economici, non un tributo, una riduzione di un carico tributario o un’agevolazione fiscale fondata su un pregresso rapporto tributario.
- Ai fini dell’art. 11, comma 3, c.p.a., il giudice successivamente adito può sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite quando il giudizio di riassunzione costituisce riproposizione della stessa domanda proposta davanti al giudice preventivamente adito che abbia declinato la propria giurisdizione; se invece viene proposta una domanda nuova e autonoma, il giudice successivo deve decidere direttamente la questione di giurisdizione.
- Quando il giudice successivamente adito ritenga insussistente la propria giurisdizione e ritenga che la controversia appartenga al giudice ordinario, in presenza dei presupposti per il conflitto negativo, deve rimettere la questione alle Sezioni Unite e sospendere il processo nelle more della decisione.
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