Cassazione Civile, Ordinanza n. 34357/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
Un utente aveva stipulato con la società gestrice un contratto di fornitura d'acqua per un immobile sito in un comune nel quale, secondo quanto dedotto, il servizio di depurazione non era in concreto operativo. Sosteneva di aver corrisposto, tra il 2003 e il 2008, canoni comprensivi della quota per depurazione e chiedeva la restituzione di quanto versato indebitamente, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che aveva dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui imponeva il pagamento della quota di depurazione anche quando l'utente non usufruiva del servizio. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda e liquidato anche le spese, poi corrette per errore materiale. In appello la società aveva censurato la decisione, contestando tra l'altro improcedibilità, prova dell'an e del quantum e liquidazione delle spese; il Tribunale aveva rigettato i primi motivi e accolto quello sulle spese. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. per asserita violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e per avere il Tribunale considerato elementi estranei al gravame, specie in relazione alla correzione dell'errore materiale sull'importo; 2) violazione del D.M. n. 140/2012 e del D.M. n. 55/2014 per la riduzione dei compensi liquidati dal giudice di pace; 3) violazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per la parziale compensazione delle spese di appello ritenuta immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non conforme ai requisiti di ammissibilità, poiché non indicava in modo puntuale quali affermazioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme invocate; ha giudicato il secondo motivo privo di autosufficienza e quindi inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha reputato il terzo motivo non comprensibile e comunque non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha altresì disposto il pagamento della somma di euro 600 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dell'effetto devolutivo dell'appello; la Corte non esamina il merito della doglianza perché la censura è ritenuta aspecifica
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del devolutum; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità
art. 346 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte rileva che il motivo non indica puntualmente le statuizioni censurate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni della sentenza che si assumono in contrasto con le norme; in mancanza il motivo è inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancanza di autosufficienza del motivo comporta inammissibilità
D.M. n. 140/2012
richiamato per contestare la liquidazione dei compensi professionali, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
D.M. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione delle spese e dei compensi; la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 92 c.p.c.
invocato per contestare la compensazione parziale delle spese, ma la censura è ritenuta incomprensibile e non correlata alla ratio decidendi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per difetto di motivazione; la Corte ritiene il motivo non intelligibile e quindi inammissibile
art. 96, comma 3, c.p.c.
ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata
Cass., Sez. Un., n. 9912 del 20/4/2018
richiamata per fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Cass., sez. 3, n. 20870 del 26/7/2024
richiamata a supporto del principio di specificità del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di legge deve indicare in modo specifico le affermazioni della sentenza impugnata ritenute in contrasto con le norme invocate e con l'interpretazione giurisprudenziale, non essendo sufficiente il mero richiamo formale agli articoli di legge.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura la liquidazione di compensi o spese, il ricorrente deve consentire alla Corte di verificare immediatamente il fondamento della doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che sia formulato in modo tale da non rendere intelligibile l'effettiva censura.
- La dedotta violazione dell'effetto devolutivo dell'appello non può essere scrutinata se il motivo non individua con precisione le parti della decisione di secondo grado che avrebbero ecceduto i limiti del devolutum.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche in sede di legittimità quando il ricorso sia ritenuto privo di fondamento processuale o manifestamente inammissibile, ove ricorrano i presupposti ravvisati dalla giurisprudenza di legittimità.
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