Sentenza n. 4873/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 8/11/2024 n. 5999;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5999 dell'8 novembre 2024, con mancato rimborso del contributo unificato e dei relativi interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la piena esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5999 dell'8 novembre 2024, divenuta irrevocabile, con la quale era stato dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio della Corte d'Appello di Napoli relativo all'indennizzo ex legge n. 89/2001, oltre al pagamento delle spese del giudizio amministrativo. Il Ministero ha corrisposto gli importi relativi alle spese liquidate dalla Corte d'Appello e dal TAR, comprensivi degli oneri accessori, ma non ha rimborsato al ricorrente il contributo unificato di 300 euro sostenuto per il giudizio di ottemperanza né gli interessi legali maturati. Il ricorrente ha quindi dedotto l'incompletezza dell'esecuzione del giudicato e chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme residue.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di completare l'esecuzione della sentenza n. 5999, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione al rimborso del contributo unificato di 300 euro e degli interessi legali maturati. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato sia comunque dovuto dalla parte soccombente. Ha inoltre affermato che il credito pecuniario derivante dalla sentenza produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., con decorrenza dal deposito della sentenza dell'8 novembre 2024 fino all'effettivo pagamento, anche in assenza di un'espressa statuizione sugli interessi e indipendentemente dalla costituzione in mora. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato posto a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi (contributo unificato) è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Il contributo unificato grava comunque sulla parte soccombente, anche quando le spese processuali siano compensate.
art. 1282, comma 1, c.c.
Il credito pecuniario derivante dalla sentenza produce interessi di pieno diritto, decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento, senza necessità di un'espressa statuizione sugli interessi o di costituzione in mora.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato deve essere completa e comprende anche le somme accessorie che la legge pone a carico della parte soccombente, tra cui il contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese di lite siano state compensate e anche quando la parte soccombente non si sia costituita in giudizio.
- I crediti pecuniari riconosciuti da una sentenza producono interessi di pieno diritto dal deposito della decisione fino all'effettivo pagamento, anche se la sentenza non contiene un'espressa statuizione sugli interessi e senza necessità di costituzione in mora.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, fissando un termine per l'adempimento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- La funzione di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio per l'ausiliario individuato e non può essere rifiutata o impedita da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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