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Sentenza

Sentenza n. 16689/2026 - Roma, Sezione 2Q

per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 c.p.c., 61 e 63 c.p.a.

Giustizia amministrativa202313207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaaltro

Atto impugnato: Richiesta di accertamento tecnico preventivo sulla conformità dell’occupazione di suolo pubblico alla SCIA del 28 settembre 2022 e sulla legittimità della concessione, con finalità di contestare sanzioni per il superamento dello spazio assentito e di predisporre una futura domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione, ha chiesto un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 63, comma 5, c.p.a. e 696 c.p.c. per verificare se l’occupazione di suolo pubblico corrispondesse alla SCIA CA/2022/160427 del 28 settembre 2022 e alla concessione asseritamente formatasi, chiedendo altresì la caducazione delle sanzioni già irrogate o future e riservando a separato giudizio il risarcimento dei danni. Ha riferito che la polizia locale aveva contestato in più occasioni il superamento dello spazio autorizzato. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda: il Municipio Roma I Centro aveva disposto il ripristino dei luoghi mediante rimozione forzosa, con atto notificato il 13 luglio 2023, e la polizia locale aveva poi segnalato il mancato ripristino; tali atti e le sanzioni non erano stati impugnati. L’amministrazione ha inoltre dedotto che l’ATP era diretto a ottenere un’astratta attestazione preventiva, in assenza di un provvedimento lesivo impugnato e di un interesse attuale, nonché in mancanza di allegazioni sulla dispersione della prova; ha contestato anche la genericità e indeterminatezza della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché non sussistevano i presupposti per l’accertamento tecnico preventivo. L’ATP è uno strumento di istruzione preventiva e conservativa, strumentale a un giudizio di merito, ammissibile quando vi sia un rischio concreto che la prova si disperda prima della sua acquisizione in quel giudizio; nel processo amministrativo il suo oggetto deve inoltre restare circoscritto all’accertamento di fatti, senza consentire di rimettere in discussione atti non impugnati, anticipare valutazioni spettanti all’amministrazione o sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnica amministrativa. Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato alcun pericolo di alterazione o mutamento dei luoghi e gli accertamenti avrebbero potuto essere svolti nel successivo giudizio di merito senza pregiudizio per la difesa. La domanda era collegata a sanzioni già comminate ma non impugnate e a sanzioni future, oltre che a un’azione risarcitoria ancora da proporre; ciò non giustificava l’anticipazione istruttoria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 63, comma 5, c.p.a., in relazione all’art. 696 c.p.c., l’accertamento tecnico preventivo integra uno strumento d’istruzione preventiva tipico posto a tutela di situazioni d’urgenza destinate a perire prima dell’assunzione della prova nel merito, nei limiti della rilevanza della decisione.

    L’accertamento tecnico preventivo è utilizzabile per conservare e anticipare l’acquisizione di una prova urgente, rilevante per il giudizio di merito e concretamente esposta a dispersione.

  • art. 696 c.p.c.

    L’accertamento tecnico preventivo, procedimento di istruzione preventiva previsto dall’art. 696 c.p.c., è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso al giudizio di merito.

    L’ATP ha funzione conservativa e istruttoria, non è una domanda autonoma diretta a ottenere una preventiva attestazione di conformità; presuppone il collegamento con il giudizio di merito e il pericolo che la prova non possa essere acquisita successivamente.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    della necessità di evitare che attraverso l’accertamento tecnico preventivo venga posto in discussione un provvedimento non oggetto di impugnazione, in elusione del termine decadenziale per la proposizione dell’azione di annullamento e in violazione del principio generale di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico. Il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento (art. 34, comma 2, c.p.a.);

    L’ATP non può essere utilizzato per contestare indirettamente la legittimità di provvedimenti non impugnati tempestivamente né per eludere i limiti della cognizione del giudice amministrativo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento ai poteri amministrativi non ancora esercitati.

    L’accertamento preventivo non può anticipare né condizionare valutazioni relative a poteri amministrativi che l’amministrazione non ha ancora esercitato.

Massime di principio

  • L’accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo è ammissibile, in via prudenziale e nei casi di stretta necessità, quando sia allegato un concreto pericolo di dispersione della prova prima della sua acquisizione nel giudizio di merito; non basta l’utilità di fissare anticipatamente lo stato dei luoghi.
  • L’oggetto dell’accertamento tecnico preventivo deve restare circoscritto a fatti materiali, come lo stato dei luoghi o le condizioni delle cose, e non può comprendere valutazioni riservate all’amministrazione né sostituirsi al sindacato giurisdizionale sulla legittimità di atti non impugnati.
  • L’ATP è strumentale al giudizio di merito e non può essere impiegato per ottenere una preventiva attestazione di conformità, per eludere la decadenza dall’impugnazione di provvedimenti lesivi o per anticipare valutazioni su poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Quando gli accertamenti richiesti possono essere svolti nel successivo giudizio di merito senza compromettere il diritto di difesa, manca la necessità dell’istruzione preventiva.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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