Sentenza n. 3624/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: - a) del prot. n. -OMISSIS-, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle sue concrete esigenze;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dell'istituto comprensivo che assegnava al minore 12 ore settimanali di insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, soltanto 12 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica a tempo pieno di 40 ore. Deducevano l'insufficienza dell'assistenza assegnata e chiedevano l'annullamento dell'atto, nonché l'accertamento del diritto del minore a ottenere un numero di ore adeguato alle proprie patologie, da determinarsi annualmente in sede di PEI. Il giudice aveva già accolto la domanda cautelare, rilevando che l'amministrazione non aveva motivato l'assegnazione delle 12 ore, nonostante la verifica finale del precedente PEI indicasse la necessità di 40 ore settimanali e descrivesse il minore come non autonomo in alcuna area.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva ottemperato all'ordinanza cautelare, integrando le ore di sostegno e redigendo il PEI per l'anno scolastico 2025-2026. Il Tribunale ha escluso di poter accertare in via generale il diritto del minore al sostegno integrale anche per gli anni successivi, poiché ciò implicherebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati; la valutazione deve essere effettuata anno per anno. Nonostante l'improcedibilità, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese in solido a carico delle amministrazioni scolastiche, in considerazione dell'accoglimento della domanda cautelare e delle ragioni che lo avevano giustificato. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della condizione di handicap del minore.
art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017
È richiamata quale base dell'obbligo di redazione del PEI e della determinazione delle misure necessarie all'inclusione scolastica.
art. 93 c.p.c.
È richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dei ricorrenti che ne ha dichiarato l'anticipo.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alle norme nazionali in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue la misura richiesta dal ricorrente, integrando le ore di sostegno e adottando il PEI, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può accertare in via preventiva e generale il diritto a una determinata misura di sostegno per gli anni scolastici futuri, poiché la quantificazione delle ore richiede l'esercizio annuale del potere amministrativo e la valutazione concreta delle esigenze del minore in sede di PEI.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la precedente decisione cautelare abbia accolto la domanda sulla base dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →