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Sentenza

Sentenza n. 3624/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento: - a) del prot. n. -OMISSIS-, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle sue concrete esigenze;

Giustizia amministrativa202504527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dell'istituto comprensivo che assegnava al minore 12 ore settimanali di insegnamento di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, soltanto 12 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica a tempo pieno di 40 ore. Deducevano l'insufficienza dell'assistenza assegnata e chiedevano l'annullamento dell'atto, nonché l'accertamento del diritto del minore a ottenere un numero di ore adeguato alle proprie patologie, da determinarsi annualmente in sede di PEI. Il giudice aveva già accolto la domanda cautelare, rilevando che l'amministrazione non aveva motivato l'assegnazione delle 12 ore, nonostante la verifica finale del precedente PEI indicasse la necessità di 40 ore settimanali e descrivesse il minore come non autonomo in alcuna area.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva ottemperato all'ordinanza cautelare, integrando le ore di sostegno e redigendo il PEI per l'anno scolastico 2025-2026. Il Tribunale ha escluso di poter accertare in via generale il diritto del minore al sostegno integrale anche per gli anni successivi, poiché ciò implicherebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati; la valutazione deve essere effettuata anno per anno. Nonostante l'improcedibilità, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese in solido a carico delle amministrazioni scolastiche, in considerazione dell'accoglimento della domanda cautelare e delle ragioni che lo avevano giustificato. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della condizione di handicap del minore.

  • art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017

    È richiamata quale base dell'obbligo di redazione del PEI e della determinazione delle misure necessarie all'inclusione scolastica.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dei ricorrenti che ne ha dichiarato l'anticipo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alle norme nazionali in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue la misura richiesta dal ricorrente, integrando le ore di sostegno e adottando il PEI, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può accertare in via preventiva e generale il diritto a una determinata misura di sostegno per gli anni scolastici futuri, poiché la quantificazione delle ore richiede l'esercizio annuale del potere amministrativo e la valutazione concreta delle esigenze del minore in sede di PEI.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la precedente decisione cautelare abbia accolto la domanda sulla base dell'illegittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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